§ 2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt.
§ 2. Gli atti che i notai redigono fanno fede pubblica.
§ 2. Die von Notaren ausgefertigten Schriftstücke genießen öffentlichen Glauben.
c. 1593; PrM 18 § 3.
L’art. 62 § 2 DC apporta alcune precisazioni necessarie al prescritto del can. 1437 § 2: perché faccia fede pubblica l’atto deve essere:
– sottoscritto dal notaio: questa, infatti, è la richiesta esplicita del can. 1437 § 1;
– il notaio deve essere nell’esercizio delle sue funzioni, ossia deve essere stato legittimamente nominato o deputato per la causa di cui si tratta e agire nell’atto per il quale il diritto richiede l’intervento del notaio;
– devono essere osservate le formalità eventualmente prescritte dal diritto (per esempio, la datazione, il sigillo).
La fede pubblica del can. 1437 § 2 è equiparata nell’art. 62 § 1 DC alla fides dei documenti pubblici, in questo caso canonici, il che comporta che:
– l’atto del notaio fa prova piena (cf can. 1608);
– la prova piena è relativa a ciò che direttamente e principalmente è attestato nell’atto del notaio;
– l’atto del notaio gode della presunzione di verità, così che chi voglia impugnare quanto direttamente e principalmente attestato in un atto notarile deve proporre prove contrarie evidenti (cf can. 1541).
Perlasca, A., La funzione notarile del cancelliere e degli altri notai della curia, in QDE 14 (2001) 128-143.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 58; 41 (2009) 363; 10 (1978) 241.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.