Firmo praescripto can. 1444, § 1, n. 1:
1° a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439;
2° in causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica, stabiliter designaverit;
3° pro causis coram Superiore provinciali actis tribunal secundae instantiae est penes supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae.
Fermo restando il disposto del can. 1444, § 1, n. 1:
1° dal tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita, salvo il disposto del can. 1439;
2° nelle cause trattate in prima istanza avanti al Metropolita si appella al tribunale che egli stesso abbia, con l’approvazione della Sede Apostolica, stabilmente designato;
3° per le cause fatte avanti al Superiore provinciale il tribunale di seconda istanza è presso il Moderatore supremo; per le cause fatte avanti all’Abate locale è presso l’Abate superiore della congregazione monastica.
Unter Wahrung der Vorschrift des can. 1444, § 1, n. 1 gilt:
1° vom Gericht eines Suffraganbischofs geht die Berufung an das Gericht des Metropoliten, falls nicht can. 1439 Platz greift;
2° in Verfahren, die in erster Instanz vor dem Metropoliten geführt worden sind, geht die Berufung an das Gericht, das der Metropolit mit Genehmigung des Apostolischen Stuhles für dauernd bestimmt hat;
3° in Prozessen, die vor dem Provinzoberen verhandelt worden sind, ist zweite Instanz das Gericht des obersten Leiters; in Prozessen, die vor dem örtlichen Abt verhandelt worden sind, ist zweite Instanz das Gericht des Abtpräses der Mönchskongregation.
c. 1594 §§ 1, 2 et 4; CD 40; ES I, 42.
Finalità del canone La Rota Romana Il tribunale metropolitano (n. 1) Il tribunale stabilmente designato dal metropolita (n. 2) Il tribunale stabilmente designato dal vescovo sprovvisto di metropolita Il tribunale stabilmente designato dal vescovo per concessione della Segnatura Apostolica Il tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna Il tribunale primaziale di Ungheria Il tribunale metropolitano di Münster Il tribunale dei religiosi (n. 3)
Il canone intende determinare ossia individuare il tribunale di appello per ciascun tribunale di prima istanza. Il canone presenta i criteri generali di individuazione, lasciando poi alla normativa speciale la soluzione di casi particolari. Una bussola sufficientemente sicura in ogni caso è l’Annuario pontificio, che, benché non ufficiale, può costituire un primo livello di ricerca del tribunale di appello per ogni circoscrizione ecclesiastica.
Esulano da questo canone:
– i tribunali di appello per i tribunali interdiocesani, perché trattati nel seguente (can. 1439);
– i tribunali di appello nel caso di processus breviores (cf can. 1687 §§ 3-4).
Di seguito si elencano i tribunali di appello.
La clausola iniziale stabilisce che le determinazioni del tribunale di appello contenute nel canone non derogano alla norma (can. 1444 § 1, 1°), secondo la quale la Rota Romana è tribunale di appello per tutti i tribunali di primo grado.
La Rota Romana è perciò tribunale di appello concorrente di tutti i tribunali di appello stabiliti in forza di questo canone 1438, 1°-3°.
Il can. 1438, 1° enuncia una regola generale: la prima determinazione generale, anzi universale, per individuare il tribunale di seconda istanza è basata sulla struttura gerarchica provinciale, ossia sulla provincia ecclesiastica (cf cann. 435-438): i tribunali delle diocesi o altre circoscrizioni che appartengono ad una provincia ecclesiastica hanno quale tribunale di secondo grado il tribunale metropolitano, ossia il tribunale della arcidiocesi metropolitana della provincia. In tal modo la struttura gerarchica si rispecchia nella struttura giudiziale.
In assenza pertanto di previsioni speciali, dal tribunale di una diocesi si appella al tribunale del metropolita.
L’unico e medesimo tribunale del metropolita pertanto sarà competente:
– come tribunale di primo grado a giudicare le cause della arcidiocesi metropolitana;
– come tribunale di secondo grado a giudicare le cause giudicate in primo grado nei tribunali delle diocesi suffraganee.
Il sistema individuato vale per le diocesi suffraganee: da queste si appella in secondo grado al tribunale dell’arcidiocesi metropolitana. Ma dal tribunale dell’arcidiocesi metropolitana per le cause qui giudicate in primo grado, a quale tribunale di secondo grado si appella?
Per sé, se si seguisse ulteriormente il criterio gerarchico, le cause dell’arcidiocesi metropolitana dovrebbero essere giudicate in secondo grado dal tribunale primaziale, ossia dal tribunale dell’arcidiocesi primaziale (cf can. 438). E di fatto in alcuni rari casi ciò avviene (cf infra). Ma poiché l’istituzione primaziale nella Chiesa latina nella maggioranza dei casi è solo onorifica, si è dovuto ripiegare su un criterio piuttosto pragmatico (cf can. 1438, 2°):
– il metropolita sceglie il tribunale, domanda il consenso del vescovo Moderatore del tribunale scelto, lo designa stabilmente e comunica la scelta e la designazione alla Santa Sede, ossia alla Segnatura Apostolica;
– la Santa Sede, ossia la Segnatura Apostolica, approva la designazione stabile, a meno che rilevi inconvenienze al riguardo.
Il can. 1438, 2° ha espunto la fattispecie (cf Communicationes 10 [1978] 242) che riguarda i tribunali di diocesi sprovviste di sede metropolitana, sulla base del fatto che il concilio Vaticano II aveva previsto la abolizione delle diocesi immediatamente soggette alla Santa Sede e quindi al di fuori della organizzazione per province ecclesiastiche (cf CD 40.2).
Ma, come insegna l’esperienza, un simile cambiamento non può trascurare alcuni casi che non possono essere ricondotti al principio generale e ciò per ragioni storiche, politiche o istituzionali.
In questi casi, perciò, nei quali cioè una diocesi sia sprovvista di metropolita in quanto non appartiene ad alcuna provincia ecclesiastica, il tribunale di appello sarà designato stabilmente al modo sopra determinato per il metropolita, ossia:
– il vescovo sceglie il tribunale, domanda il consenso del vescovo Moderatore del tribunale scelto, lo designa stabilmente e comunica la scelta e la designazione alla Santa Sede, ossia alla Segnatura Apostolica;
– la Santa Sede, ossia la Segnatura Apostolica, approva la designazione stabile, a meno che rilevi inconvenienze al riguardo.
Nel caso in cui la norma generale del can. 1438, 1° cozzi contro inconvenienti di una certa gravità (mancato funzionamento del tribunale di appello metropolitano; diversità di lingua del tribunale di appello metropolitano; …), il vescovo può chiedere alla Segnatura Apostolica di accedere ad un altro tribunale di appello attraverso la modalità prevista nel n. 2, ossia:
– il vescovo sceglie il tribunale, domanda il consenso del vescovo Moderatore del tribunale scelto, lo designa stabilmente e comunica la scelta e la designazione alla Santa Sede, ossia alla Segnatura Apostolica;
– la Santa Sede, ossia la Segnatura Apostolica, approva la designazione stabile, a meno che rilevi inconvenienze al riguardo.
Il Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna (in breve: Rota spagnola) – derogando al can. 1438, 2° – è competente a giudicare in seconda istanza le cause giudicate in prima istanza dai tribunali metropolitani o arcivescovili immediatamente soggetti alla Sede Apostolica (art. 37 § 1, a) in Spagna, o dalla stessa Rota spagnola nel caso previsto all’art. 37 § 2.
Deroga pure nelle cause di nullità matrimoniale in casi eccezionali e con clausole molto impegnative al can. 1438, 1° (cf art. 37 § 3).
Tutta questa normativa speciale nella sua recente rinnovazione (cf Ioannes Paulus II, Litterae Apostolicae motu proprio datae, 11 ottobre 1999, in AAS 92 [2000] 5-17) non deroga al diritto di ciascuna parte di rivolgersi, con appello legittimo, alla Rota Romana per cause giudicate in prima istanza da un tribunale ecclesiastico in Spagna (cf art. 38), secondo il principio contenuto nella clausola iniziale del can. 1438 sopra considerata.
L’Excelsum Forum Primatiale Strigoniense-Budapestinense – derogando al can. 1438, 2° – è competente a giudicare in seconda istanza le cause giudicate in prima istanza dai tribunali metropolitani in Ungheria.
Il 23 aprile 1910 papa Pio X concedeva all’Arcivescovo di Köln il seguente rescritto: «Venerabilibus fratribus Episcopo Monasteriensi et Archiepiscopo Friburgensi facultates iudicandi in secunda et tertia instantia, quibus multo abhinc tempore pollebant a Nobis confirmantur, contrariis quibuscumque non obstantibus». Le cause, pertanto, giudicate in prima istanza a Köln, sono giudicate in seconda istanza a Münster.
Anche per i tribunali dei religiosi si procede secondo l’ordine gerarchico presente negli istituti clericali di diritto pontificio. Si provvede così nel n. 3 ad individuare il tribunale di appello nelle cause giudicate secondo il can. 1427 § 1: il tribunale del Superiore provinciale ha quale tribunale di appello quello del Superiore generale; il tribunale dell’abate locale, il tribunale dell’abate superiore della congregazione monastica.
Le costituzioni possono naturalmente sempre stabilire diversamente.
Non si provvede alcunché per le cause giudicate in primo grado dal Superiore generale o dall’abate superiore della congregazione monastica, ossia le cause di cui al can. 1427 § 2. È evidente che in questi caso vige la clausola iniziale del can. 1438, ossia la competenza in appello della Romana Rota.
Mendonça, A., The Structural and Functional Aspects of an Appeal Tribunal in Marriage Nullity Cases, in «Studia canonica» 32 (1998) 441-500 e in «Monitor ecclesiasticus» 124 (1999) 110-196 [153-196 in italiano]; 350-404 [378-404 in italiano].
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 58; 41 (2009) 363; 10 (1978) 242.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.