§ 2. Episcoporum conferentia potest, probante Sede Apostolica, unum vel plura tribunalia secundae instantiae constituere, etiam praeter casus de quibus in § 1.
§ 2. La Conferenza Episcopale può costituire, con la approvazione della Sede Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza, anche oltre ai casi di cui nel § 1.
§ 2. Die Bischofskonferenz kann mit Genehmigung des Apostolischen Stuhles auch über die Regelung von § 1 hinaus ein Gericht oder mehrere Gerichte zweiter Instanz einrichten.
SA Normae, 28 dec. 1970, 2 § 3 (AAS 63 [1971] 487).
La collocazione del paragrafo non aiuta la retta comprensione del prescritto, anche se la clausola finale dovrebbe indirizzare chiaramente ad una fattispecie diversa da quella dei tribunali di appello di tribunali interdiocesani (cf § 1).
La facoltà («potest») della Conferenza episcopale nel caso potrebbe riguardare, per esempio, la costituzione di un tribunale nazionale competente quale tribunale di appello per tutti i tribunali (anche diocesani) insistenti sul territorio nazionale. La competenza della Conferenza episcopale sarebbe anche qui necessaria a motivo del fatto che con questa costituzione si deroga al diritto dei metropoliti (cf commento al can. 1439 § 1) di essere tribunale di appello dei tribunali delle diocesi suffraganee (cf can. 1438, 1°; 1439 § 1 ultima parte).
Anche in questo caso la costituzione può comprendere l’erezione di un tribunale ex novo oppure l’attribuzione ad un tribunale esistente della competenza a fungere da tribunale di appello al di fuori della normativa generale centrata sui metropoliti.
Non è infrequente che questa costituzione in concreto sia la risultanza di proroghe di competenza concesse o stabilite dalla Segnatura Apostolica, così che un tribunale costituitosi quale tribunale di appello di tribunali interdiocesani in una nazione, divenga – sempre con l’approvazione della Segnatura Apostolica – tribunale competente per l’appello anche per tribunali diocesani (cf il caso della Colombia, Argentina, Filippine).
Anche in questo caso è necessaria l’approvazione della Santa Sede, nel caso della Segnatura Apostolica.
Zaggia, C., I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa, in Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 119-153.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 58; 41 (2009) 363; 10 (1978) 242-243; 16 (1984) 58.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.