Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet. Si tamen in primo iudicii gradu, secundum can. 1425, § 4, iudex unicus sententiam tulit, tribunal secundae instantiae collegialiter procedat.
Il tribunale di seconda istanza deve essere costituito alla stessa maniera del tribunale di prima istanza. Se tuttavia nel primo grado di giudizio secondo il can. 1425, § 4, emanò la sentenza un giudice unico, il tribunale di seconda istanza proceda collegialmente.
Das zweitinstanzliche Gericht muss in derselben Weise bestellt werden wie das Gericht der ersten Instanz. Hat jedoch im ersten Rechtszug ein Einzelrichter gemäß can. 1425, § 4 das Urteil gefällt, so hat das Gericht zweiter Instanz kollegial vorzugehen.
cc. 1595, 1596; PIUS PP. XII, m.p. Apostolico Hispaniarum Nuntio, 7 apr. 1947, art. 1 (AAS 39 [1947] 156).
La costituzione del tribunale di seconda istanza avviene allo stesso modo della costituzione del tribunale di prima istanza. Collegio La seconda eccezione. Contestazione della collegialità in appello
Ciò comporta, ovviamente che se la causa in primo grado di giudizio è stata giudicata da un giudice unico, altrettanto avvenga in secondo grado, ossia che sia costituito un giudice unico (cf Communicationes 38 [2006] 44 che decise la menzione esplicita di questa conseguenza logica [cf ibid., 58], come peraltro avviene nel can. 78 SN).
Ciò comporta come anche il corollario che se la causa sia stata trattata in primo grado da un collegio, così da un collegio deve essere trattata anche nel tribunale di seconda istanza (cf già can. 1596 prima parte, CIC17).
Questo corollario conosce due eccezioni.
La prima eccezione. Nel caso in cui nel primo grado si sia applicata l’eccezione prevista al can. 1425 § 5, ossia che nelle cause riservate al collegio si sia affidata la causa a un giudice unico chierico, in grado di appello per quella causa dovrà essere costituito un giudice collegiale.
Tale eccezione – che non è nel can. 1441 sancita da una clausola irritante – è dichiarata che è ad validitatem:
– per la seconda istanza:
* nell’art. 30 § 4 dell’istruzione Dignitas connubii che, pur essendo pubblicata solo per le cause di nullità matrimoniale ed essendo sprovvista di forza legislativa, ivi con questa determinazione non può che voler dichiarare la volontà implicita del Legislatore nel can. 1441;
* nel can. 1673 § 5, che stabilisce la valenza irritante per le cause di nullità matrimoniale;
– per la terza e ulteriore istanza nell’art. 263 § 1 della Dignitas connubii, che, pur essendo pubblicata solo per le cause di nullità matrimoniale ed essendo sprovvista di forza legislativa, ivi con questa determinazione non può che voler dichiarare la volontà implicita del Legislatore nel can. 1441.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere decaduta la prescrizione della norma del can. 1596 seconda parte, CIC17, ossia non è più richiesto che nel tribunale di secondo grado (Rota Romana compresa) il collegio sia costituito da un numero di giudici uguale o comunque non minore del collegio del tribunale di primo grado.
Non è mancato chi ha proposto che in primo grado sempre il giudizio sia collegiale ed in appello vi sia il giudice unico. La ragione addotta, tutta interna alle cause di nullità matrimoniale, si riferiva al fatto che in appello era concesso di procedere con un decreto di ratifica e sembrava incongruo riservare al collegio un minus (ratifica) rispetto alla decisione che poteva essere del giudice unico (cf Communicationes 10 [1978] 244). La proposta – non priva di ragionevolezza – fu respinta da un consultore che perentoriamente sentenziò: «quo altior est gradus iudicii, maior est numerus iudicum» (ibid.). La petitio principii dell’assioma menzionato non passò inosservata ad un Padre in vista della Plenaria, che anzi si richiamò alla tradizione canonica (can. 1596 CIC17) per chiedere la soppressione della prima eccezione sopra menzionata (cf Communicationes 16 [1984] 58). La risposta fu molto realistica: già l’applicazione del can. 1425 § 4 è inficiata da abusi; inoltre abusi sono rilevati nella leggerezza («levitas») con la quale i giudici unici dichiarano la nullità dei matrimoni. Questi abusi richiedono in appello un collegio che li corregga (ibid.).
Mendonça, A., The Structural and Functional Aspects of an Appeal Tribunal in Marriage Nullity Cases, in «Studia canonica» 32 (1998) 441-500 e in «Monitor ecclesiasticus» 124 (1999) 110-196 [153-196 in italiano]; 350-404 [378-404 in italiano].
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 58; 41 (2009) 363; 10 (1978) 244; 16 (1984) 58.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.