§ 1. Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401:
1° eos qui supremum tenent civitatis magistratum;
2° Patres Cardinales;
3° Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos;
4° alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium.
§ 1. Il Romano Pontefice stesso ha il diritto esclusivo di giudicare nelle cause di cui nel can. 1401:
1° i capi di Stato;
2° i Padri Cardinali;
3° i Legati della Sede Apostolica e nelle cause penali i Vescovi;
4° le altre cause che egli stesso abbia avocato al proprio giudizio.
§ 1. Nur der Papst selbst ist zuständig für die in can. 1401 erwähnten Verfahren:
1° von Staatsoberhäuptern,
2° von Kardinälen;
3° von Gesandten des Apostolischen Stuhles und von Bischöfen, bei Letzteren aber nur in Strafsachen;
4° in anderen Angelegenheiten, die er selbst an sich gezogen hat.
c. 1557 §§ 1 et 3; PrM 2 §§ 1 et 3.
«Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi causas nullitatis matrimonii eorum qui supremum tenent civitatis magistratum et alias causas nullitatis matrimonii quas Ipse ad suum advocaverit iudicium (cf. can. 1405, § 1, nn. 1, 4)» (Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio Dignitas connubii, 25 gennaio 2005, in «Communicationes» 37 [2005] 18).
L’incipit
Si è ritenuto in limine promulgationis di inserire nell’incipit la clausola che la riserva al Sommo Pontefice del giudizio sulle persone di seguito elencate attiene alla materia di competenza della Chiesa, come appunto delineata nel can. 1401: ciò probabilmente per evitare anche solo l’equivoco che la riserva al Sommo Pontefice escludesse a priori ogni altra giurisdizione sulle persone indicate.
È stata proposta e poi subito omessa la clausola che il Sommo Pontefice nel caso giudica «ut plurimum per iudices quos Ipse designaverit» (cf «Communicationes» 38 [2006] 36; 48). Ancorché corrisponda alla prassi ordinaria la commissione in singoli casi del giudizio, che spetta esclusivamente al Sommo Pontefice, a giudici delegati, non ha rilievo la sua documentazione nella legge universale.
I capi di Stato
Il canone aggiorna la nomenclatura del can. 1557 § 1, 1° CIC1917 sostituendo «populorum principatum» con «civitatis magistratum»; limita la competenza giudiziaria esclusiva del Sommo Pontefice ai capi di Stato, cancellando questa competenza per figli e successibili (cf ibid.: «horumque filios ac filias eosve quibus ius est proxime succedendi»); boccia la proposta di estendere la competenza ai coniugi dei capi di Stato (cf «Communicationes» 38 [2006] 48; 10 [1978] 220).
A questa limitazione delle persone soggette alla giurisdizione giudiziaria esclusiva del Sommo Pontefice ovviano almeno in parte altri istituti ai quali si può fare riferimento nel caso di cause che coinvolgano coniugi, figli, successibili come pure altre persone vicine alla suprema magistratura dello Stato, come, per esempio, la grazia, l’avocazione, la proroga di competenza concessa dal Sommo Pontefice o dalla Segnatura Apostolica.
La competenza giudiziaria esclusiva del Sommo Pontefice vale sia nel caso in cui il capo di Stato sia attore sia nel caso in cui sia chiamato in giudizio come parte convenuta o imputato.
I Cardinali
La proposta di omettere questo ordine di persone dal giudizio esclusivo del Sommo Pontefice è stata giustificata dal fatto che già come Vescovi avevano in poenalibus il giudizio riservato al Sommo Pontefice e in contentiosis alla Rota Romana (cf «Communicationes» 16 [1984] 53). La proposta fu però respinta (cf ibid.): ciò sia per il fatto che non si possono escludere Cardinali che non siano insigniti del carattere episcopale sia perché la riserva del canone è più larga, comprendendo per esempio anche le cause contenziose.
Ebbe invece vita breve la proposta di aggiungere i Patriarchi fra coloro che come i Cardinali erano soggetti al giudizio del Sommo Pontefice (cf ibid., 38 [2006] 36). La destinazione del Codice alla Chiesa latina (cf can. 1) ha giustificato la omissione della menzione proposta (cf ibid. 16 [1984] 53).
Possono essere però giudicati per i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, ora però «de praevio mandato Romani Pontificis» (art. 1 § 2 Normae substantiales, in AAS 102 [2010] 420).
La competenza giudiziaria esclusiva del Sommo Pontefice vale sia nel caso in cui il Cardinale sia attore sia nel caso in cui sia chiamato in giudizio come parte convenuta o imputato.
I Legati della Sede Apostolica
La competenza esclusiva del Sommo Pontefice verso i Legati comprende sia le cause penali sia le causae iurium.
La riserva non pare riferirsi (per la sua necessaria interpretazione stretta) a coloro ai quali è attribuito il titolo di Legati Pontifici senza che posseggano l’ufficio (cf SSAT, prot. n. 32754/01 VT).
Sono pure soggetti alla giurisdizione vaticana (cf Francesco PP., Litterae apostolicae motu proprio datae Ai nostri tempi, 11 luglio 2013, in AAS 105 (2013) 651-653) in ordine ai reati indicati nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, commessi «in occasione dell’esercizio delle loro funzioni» (art. 1b).
Possono essere però giudicati per i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, ora però «de praevio mandato Romani Pontificis» (art. 1 § 2 Normae substantiales, in AAS 102 [2010] 420).
La competenza giudiziaria esclusiva del Sommo Pontefice vale sia nel caso in cui il Legato sia attore sia nel caso in cui sia chiamato in giudizio come parte convenuta o imputato.
I vescovi nelle materie penali
La competenza giudiziaria penale esclusiva del Sommo Pontefice nei confronti dei vescovi implica che è il solo Sommo Pontefice l’Ordinario al quale denunciare delitti commessi da vescovi; competente a decidere un’investigazione previa (cf can. 1717); competente a decidere di avviare un processo penale contro un vescovo.
Si tratta di una competenza molto onerosa, anche se resa meno gravosa formalmente dall’immunità del Sommo Pontefice (cf can. 1404) a fronte di eventuali accuse di negligenza verso accuse non adeguatamente coltivate.
È stata ritenuta «superflua» la precisazione, già presente nel can. 1557 § 1, 3° del CICI1917, che la competenza giudiziaria esclusiva in materia penale riguarda anche i vescovi titolari (cf «Communicationes» 10 [1978] 220).
Possono essere però i vescovi giudicati per i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, ora però «de praevio mandato Romani Pontificis» (art. 1 § 2 Normae substantiales, in AAS 102 [2010] 420).
La competenza giudiziaria esclusiva del Sommo Pontefice vale nel caso in cui il vescovo sia chiamato in giudizio come imputato.
L’avocazione
Questa previsione nel can. 1557 CIC1917 era contemplata a sé come § 3. E giustamente. Infatti la scelta iniziale poi confermata di inserirla nella elencazione del § 1 (cf «Communicationes» 38 [2006] 36) ha provocato non solo un’inconcinnitas nella formulazione del canone, ma anche qualche incoerenza logica, dovute entrambe alla mancata omogeneità tra i nn. 1°-3°, che trattano delle persone, e, appunto, il n. 4° che tratta di cause.
Questa previsione si distingue da quella contenuta nel can. 1417: nel can. 1405 § 1, 4°, infatti, è la persona stessa del Sommo Pontefice che decide di avocare a sé il giudizio su determinate cause. Nel can. 1417, invece, le denominazioni Sancta Sedes e Sedes Apostolica consentono una previsione più larga di applicazione dell’istituto dell’avocazione. Nel can. 1417, inoltre, è prevista la richiesta della avocazione, ciò che non è richiesto nel can. 1405 § 1, 4°.
È irrilevante (e perciò omessa nel nostro canone) la annotazione che il Sommo Pontefice ordinariamente giudica le cause che avoca a sé per il tramite di giudici da sé designati (cf can. 1557 § 3 CIC1917).
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 316-326.
Jamin, J., Il foro personale del Romano Pontefice per i Capi di Stato, in «Ius Ecclesiae» 27 (2015) 555-576.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 36; 48; 41 (2009) 354-355; 10 (1978) 220; 16 (1984) 53.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.