§ 2. Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum.
§ 2. Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo.
§ 2. Ein Richter kann nicht ohne vorherigen päpstlichen Auftrag über eine Rechtshandlung oder eine Urkunde befinden, die vom Papst in besonderer Form bestätigt worden sind.
c. 1683.
«§ 1. Il Dicastero che ritiene opportuno chiedere al Sommo Pontefice l’approvazione in forma specifica di un suo atto amministrativo, deve farne richiesta per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto di testo definitivo.
Se l’atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate ed illustrate.
§ 2. Analoga richiesta deve essere fatta qualora un Dicastero ritenga opportuno chiedere al Sommo Pontefice speciale mandato per seguire una procedura diversa da quella stabilita dal diritto.
Anche in tal caso però le conclusioni non possono essere considerate approvate in forma specifica, a meno che siano poi sottoposte al Sommo Pontefice e da Lui approvate in tale forma.
§ 3. In ognuno di detti casi il fascicolo relativo deve essere lasciato al Sommo Pontefice, in modo che Egli lo possa esaminare personalmente e comunicare in seguito la Sua decisione nel modo ritenuto opportuno.
§ 4. Affinché consti dell’approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice «in forma specifica approbavit»
(art. 126 Regolamento Generale della Curia Romana, 30 aprile 1999, in AAS 91 (1999) 679-680. Cf pure identico art. 110 Regolamento Generale della Curia Romana, 4 febbraio 1992, ibid. 84 (1992) 245.
Principio
L’immunità del Romano Pontefice (cf can. 1404) rende assolutamente incompetente ogni altro giudice a giudicare gli atti che hanno come autore il Romano Pontefice in persona.
Il can. 1405 § 2 estende l’incompetenza assoluta di ogni altro giudice agli atti che il Romano Pontefice abbia confermato «in forma specifica».
Tra le conferme o approvazioni che il Romano Pontefice appone ad atti si distinguono:
- la conferma o approvazione «in forma comune», che lascia l’atto confermato o approvato proprio dell’autorità che l’ha emanato e lo rende solo «più fermo», dato che è stato sottoposto al Romano Pontefice;
- la conferma o approvazione «in forma specifica», che rende l’atto confermato o approvato quale atto proprio del Romano Pontefice a tutti gli effetti. Proprio per il fatto che la conferma o approvazione «in forma specifica» rende l’atto proprio del Romano Pontefice, quell’atto diviene inimpugnabile, ossia ogni giudice (ecclesiastico) è assolutamente incompetente a giudicarlo.
In caso di dubbio si presume la conferma o approvazione «in forma comune».
Identificazione della conferma o approvazione «in forma specifica»
Dato il rilevante effetto giuridico dell’approvazione «in forma specifica» gli Autori hanno cercato criteri atti a identificarla, distinguendola dalla approvazione «in forma comune», che non alcun effetto giuridico in senso proprio.
Ai criteri testuali interpretativi tradizionali (quali le espressioni «ex certa scientia» «motu proprio») il Regolamento Generale della Curia Romana ha coraggiosamente e meritoriamente tentato di dare un criterio oggettivo e formale, anzi addirittura una procedura, per la conferma o approvazione «in forma specifica». Naturalmente la normativa data si limita agli atti dei Dicasteri della Curia Romana sottoposti all’approvazione del Romano Pontefice e agli atti amministrativi. Nello stesso tempo la normativa non intende (non lo poteva) imporre al Romano Pontefice una procedura o una forma per la conferma o approvazione in forma specifica, così che anche oggi l’assenza in un caso della formula «in forma specifica» non dirime la questione a favore di una approvazione «in forma comune».
Estensione della norma
Oggetto della conferma o approvazione «in forma specifica» può essere un atto o uno strumento. L’endiadi «atto/strumento» intende coprire ogni decisione presa sia se consta tramite un atto della stessa autorità sia se consta tramite un qualsiasi documento che la attesta in forma autentica.
L’atto può essere, come con più frequenza accade, un atto amministrativo singolare, ma può essere anche un atto processuale giudiziale (decreto, decreto o sentenza interlocutoria, sentenza definitiva).
Ogni giudice ecclesiastico è inibito di «videre» dell’atto o strumento confermato o approvato «in forma specifica»: ciò significa che contro di esso il giudice non può ammettere:
– ricorso o appello;
– querela di nullità;
– restitutio in integrum;
– nova causae propositio;
– ricorso contenzioso amministrativo;
– ricorso gerarchico.
Può invece ogni giudice ecclesiastico «videre» nel caso di dubbio sulla conferma o approvazione «in forma specifica» in quanto il giudice è sempre «iudex suae competentiae».
Eccezione
Il Romano Pontefice che ha confermato o approvato «in forma specifica» un atto liberamente (motu proprio o ad instantiam) può dare mandato perché l’atto possa essere «rivisto», cioè oggetto di un nuovo giudizio. La concessione come pure le modalità della «revisione» sono determinate dallo stesso Romano Pontefice nel mandato.
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 312-316.
Montini, G.P., L’approvazione in forma specifica di un atto impugnato, in «Periodica de re canonica» 107 (2018) 37-72.
Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739), Roma 2020, 23-25; 38-42.
Urrutia, J., “… atque de specifica approbatione Summi Pontificis” (Const. Ap. ‘Pastor bonus’, art. 18), in «Revista española de derecho canónico» 47 (1990) 543-561.
Urrutia, J., Quandonam habeatur approbatio “in forma specifica”, in «Periodica de re canonica» 80 (1991) 3-17.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 85; 112; 41 (2009) 382; 10 (1978) 220; 11 (1979) 77.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.