§ 3. Rotae Romanae reservatur iudicare:
1° Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2;
2° Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii;
3° dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent.
§ 3. È riservato al tribunale della Rota Romana giudicare:
1° i Vescovi nelle cause contenziose, fermo restando il disposto del can. 1419, § 2;
2° l’Abate primate o l’Abate superiore di una congregazione monastica, e il Moderatore supremo di istituti religiosi di diritto pontificio;
3° le diocesi o le altre persone ecclesiastiche sia fisiche sia giuridiche che non hanno Superiore al di sotto del Romano Pontefice.
§ 3. Der Römischen Rota ist die Rechtsprechung vorbehalten:
1° über Bischöfe in Streitsachen, unter Wahrung der Vorschrift des can. 1419, § 2;
2° über den Abtprimas oder den Abtpräses einer monastischen Kongregation sowie den obersten Leiter von Ordensinstituten päpstlichen Rechtes;
3° über Diözesen oder sonstige natürliche und juristische Personen in der Kirche, die keinen Oberen unterhalb des Papstes haben.
c. 1557 § 2.
Ǥ 1. Idem vero in prima instantia iudicat:
1° Episcopos in contentiosis, modo ne agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae;
2° Abbates primates, vel Abbates superiores congregationis monasticae et supremos Moderatores Institutorum religiosorum iuris pontificii;
3° dioeceses ceterasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae superiorem infra Romanum Pontificem non habent;
4° causas quas Romanus Pontifex eidem Tribunali commiserit.
§ 2. Easdem causas, nisi aliter cautum sit, etiam in secunda et ulteriore instantia agit»
(art. 129, Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Pastor bonus, 28 giugno 1988, in AAS 80 [1988] 893).
Il prescritto
Il can. 1405 § 3 riserva alla Rota Romana le cause giudiziali in ragione delle persone coinvolte. La riserva rende incompetenti di incompetenza assoluta nelle cause riservate tutti gli altri giudici ecclesiastici (cf can. 1406 § 2). La riserva rende competente la Rota Romana – per natura tribunale di appello (cf can. 1443 e art. 126 Pastor bonus) – a giudicare le cause riservate già dalla prima istanza (cf can. 1444 § 2 e art. 129 § 1 Pastor bonus).
I vescovi nelle cause contenziose
Al di fuori delle cause penali (per le quali è competente il Romano Pontefice: cf can. 1405 § 1, 3°), i vescovi sono giudicati in tutte le altre cause dalla Rota Romana. Sono compresi senz’altro anche i vescovi titolari e emeriti.
Si ritengono compresi pure tutti coloro che sono in iure equiparati ai vescovi diocesani. Pare deporre per questa estensione, oltre ai pareri di Autori probati, la eccezione che il canone qui prevede: «se non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo» (art. 129 § 1, 1° Pastor bonus), nel qual caso non è competente la Rota Romana bensì il tribunale di appello (cf can. 1419 § 2). Ora se l’eccezione ha senso è appunto in ragione del fatto che nel caso il vescovo (ossia colui che regge la Chiesa particolare ed è moderatore del tribunale diocesano) non può essere giudicato nel suo tribunale in materia di beni temporali di persone giuridiche che egli stesso rappresenta. Dalla ratio dell’eccezione si desume che la ratio per la competenza della Rota Romana sui vescovi in contentiosis è la stessa ratio che vige per tutti coloro che sono equiparati in iure ai vescovi.
I superiori generali di istituti religiosi di diritto pontificio
La dignità dell’ufficio dei supremi moderatori di istituti religiosi di diritto pontificio nonché la loro peculiare sottomissione alla Sede Apostolica (cf can. 593) e inoltre la garanzia di maggiore indipendenza giudiziale, giustificano la riserva di competenza della Rota Romana in materia giudiziale, in questo caso sia penale sia contenziosa.
Ai superiori generali sono aggiunti esplicitamente anche gli abati primati e gli abati superiori di congregazioni monastiche: questi ultimi, infatti, a causa della peculiare struttura degli Ordini monastici (composti ordinariamente da case sui iuris) non sempre sono in diritto equiparati ai superiori generali: lo sono in materia di competenza giudiziaria in forza di questo can. 1405 § 3, 2°).
La riserva di competenza riguarda i superiori generali di istituti religiosi di diritto pontificio siano essi clericali, laicali, maschili o femminili.
Diocesi
Sono incluse nella riserva giudiziaria tutte le Chiese particolari assimilate alla diocesi (cf can. 368).
Altre persone ecclesiastiche sprovviste di superiore al di sotto del Romano Pontefice
Anche in questo caso è la ratio dignitatis che giustifica la riserva: si tratta di persone che nella gerarchia sono “immediatamente soggette al Romano Pontefice”.
Anche in questo caso la competenza giudiziaria è sia penale sia contenziosa.
Tra le persone fisiche si annoverano senz’altro tutti coloro che nella Curia Romana hanno ricevuto dal Romano Pontefice un ufficio.
Tra le persone giuridiche analogamente sono comprese le istituzioni della Curia Romana, come pure, per esempio, le università e i collegi pontifici.
La riserva giudiziaria è per le persone in quanto parte convenute
L’opinio sanioris et maioris partis vuole che la riserva giudiziaria di cui nel can. 1405 § 3 vale solo se le persone recensite svolgono nella causa il ruolo di parte convenuta o imputato, non invece se sono parti attrici.
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 316-326.
Funghini, R., La competenza della Rota Romana, in Aa.V.v., Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano 1997, 157-160.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 36; 48; 41 (2009) 355; 10 (1978) 221.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.