§ 1. Nemo in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum ex titulis qui in cann. 1408-1414 determinantur.
§ 1. Nessuno può essere chiamato in giudizio in prima istanza se non davanti al giudice ecclesiastico competente per uno dei titoli determinati nei cann. 1408-1414.
§ 1. Niemand kann in erster Instanz belangt werden außer vor einem kirchlichen Richter, der aus einem der in den cann. 1408-1414 genannten Rechtstitel zuständig ist.
c. 1559 §1.
Il principio
La normativa sulla competenza del tribunale risponde a molteplici esigenze sostanziali, la prima delle quali è la determinazione del giudice naturale. Con questa espressione si intende indicare che una causa deve essere giudicata dal giudice prestabilito dalla legge. Questa conquista della civiltà giuridica impedisce abusi da parte dell’autorità, che non può affidare una causa ai giudici che crede, e di coloro che si rivolgono alla giustizia, che non possono scegliere i loro giudici. È una tutela indispensabile della imparzialità, senza la quale non vi è neppure giustizia.
È stata quindi bocciata («nimis singularis […] et periculosa») la proposta di una conferenza episcopale di prescindere da ogni regolamentazione per legge della competenza, riconoscendo «competentia omnibus tribunalibus iudicandi causas quas ipsis submittantur» («Communicationes» 10 [1978] 221-222).
La competenza in prima istanza nelle cause non matrimoniali
La legge che determina in prima istanza (ossia al momento iniziale della causa, introduttivo) quale sia il giudice naturale, ossia il giudice competente ad accettare, trattare e definire la causa, è contenuta nei canoni 1408-1414. In tal modo il giudice è predeterminato, precostituito dalla legge, prima e indipendentemente dalla singola causa.
Il canone 1407 § 1 corregge il can. 1559 § 1 CIC1917, che estendeva la legge regolatrice della competenza anche alla prevenzione (can. 1415): cf «Communicationes» 10 (1978) 221. La prevenzione, infatti, non è titolo di competenza: essa opera tra tribunali «aeque competentia», cioè tra due tribunali ugualmente competenti in forza del can. 1407 § 1 determina quale in concreto dovrà trattare una causa.
La competenza in prima istanza nelle cause matrimoniali
Per le cause di nullità matrimoniali la competenza, ossia il giudice naturale, è precostituito dalla legge che è data nel can. 1672. È quindi una normativa speciale, ma che soggiace alla medesima dinamica della competenza che giustifica il can. 1407 § 1.
Il can. 1672 è normativa speciale per le cause di dichiarazione della nullità matrimoniale e per le cause di separazione dei coniugi (cf can. 1694).
Il can. 1672 non è normativa esclusiva: infatti per la competenza nelle cause di nullità matrimoniale e di separazione dei coniugi si applica anche il can. 1414 (foro della connessione), oltre naturalmente ai fori di cui al can. 1405 («quae non sint Sedi Apostolicae reservatae»: can. 1672 incipit).
Il giudice precostituito dalla legge e la proroga di competenza
La concessione di grazie da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell’ambito dell’amministrazione della giustizia (cf art. 124, 2° PB; art. 35, 2° LP) con la conseguente facoltà di commettere singole cause già in prima istanza alla Rota Romana, come pure di prorogare la competenza di un tribunale perché vi si introduca una singola causa, potrebbe sembrare di mettere in pericolo il principio del giudice naturale, derogando al can. 1407 § 1 e stabilendo in un caso una competenza sulla base non della legge, ma di un atto amministrativo singolare.
Si devono però al riguardo considerare tre elementi:
- L’organismo competente alla concessione di grazie è giudiziario (Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica): non è lo stesso tribunale che giudica il merito della causa; procede “giudiziariamente” nell’istruzione della richiesta di grazia (cf art. 115 §§ 1-2 LP);
- La competenza del Supremo Tribunale è stabilita per legge (cf can. 1445 § 3; art. 124, 2° PB; art. 35, 2° LP);
- La grazia concessa è funzionale a adempiere in un caso singolare il fine della legge, che per circostanze peculiari sarebbe messo in pericolo, se non impedito, nel caso singolo.
Più in generale la prassi della proroga di competenza (nonché altri istituti come la avocazione) mettono in luce una tensione tra la determinazione legislativa dei tribunali competenti nella trattazione delle cause (i titoli di competenza: cann. 1408-1414; 1672) e la opportunità in un caso di un tribunale in cui sia più agevole far valere i propri diritti. La determinazione rigida legislativa dei fori competenti risponde al principio che non è la parte che sceglie il tribunale (per evitare parzialità); la flessibilità del foro più agevole risponde alla convenienza nel caso specifico. Due sono le linee di tendenza: una legge che preveda molti tribunali competenti tra i quali scegliere; una legge rigida con un organismo che possa rispondere nei casi nei quali sia da scegliere un tribunale più agevole non previsto. Entrambi questi metodi rientrano nella dinamica del giudice naturale.
A fronte della richiesta di un organismo di consultazione che tutti i canoni 1408-1414 si raccolgano in un solo canone e si introduca «novum forum, scil. Forum “mutui consensus” partium et Ordinariorum locorum» fu risposto: «Admitti nequit, siquidem duceret ad liberam electionem iudicis quod incongruum est in iure processuali. Alia ex parte iam sufficienter provisum est per forum partis conventae et, quibusdam in adiunctis, per forum actoris in causis matrimonialibus» («Communicationes» 16 [1984] 53).
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 515-518.
Montini, G.P., La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2a parte, Cost. ap. “Pastor bonus”), in «Periodica de re canonica» 94 (2005) 43-117.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 36; 49; 41 (2009) 355; 10 (1978) 221-222.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.