§ 2. Incompetentia iudicis, cui nullus ex his titulis suffragatur, dicitur relativa.
§ 2. Si dice relativa l’incompetenza del giudice che non abbia l’appoggio di nessuno di questi titoli.
§ 2. Die Unzuständigkeit des Richters, der sich auf keinen dieser Rechtstitel berufen kann, heißt relativ.
c. 1559 § 2.
Il paragrafo ha valenza dichiarativa e determina che cosa si debba intendere nel diritto per incompetenza relativa del giudice o del tribunale.
Il concetto di incompetenza relativa si oppone al concetto di incompetenza assoluta. Si tratta di concetti correlativi, ossia l’incompetenza o è relativa o è assoluta; non si dà terzo. Anzi il canone 1407 § 2 identificando la incompetenza relativa e definendola, pare sottintendere che in tutti i rimanenti casi l’incompetenza sia assoluta.
L’incompetenza relativa
Dicesi incompetenza relativa l’incompetenza del giudice che non ha dalla sua parte alcuno dei titoli di competenza
– di cui ai canoni 1408-1414 nelle cause non matrimoniali;
– di cui al canone 1972 nelle cause di nullità matrimoniale e di separazione dei coniugi.
L’istruzione Dignitas connubii aggiunge al testo del can. 1407 § 2 una clausola, che in realtà vale per ogni causa: «salvis utcumque praescriptis de incompetentia absoluta» (10 § 2). Si tratta di una specificazione ovvia, ma utile: quando un giudice non possiede neppure uno dei titoli di competenza di cui ai canoni 1408-1414 o al can. 1672 (per le cause matrimoniali) dovrebbe dirsi incompetente di incompetenza relativa; ma se a quel giudice manca anche, per esempio, il titolo di competenza del grado di giudizio (cf can. 1440), e dovrebbe dirsi per questo incompetente di incompetenza assoluta, quest’ultima assorbe, in un certo senso, come il più contiene il meno, l’incompetenza relativa (minus), e si parla solo di incompetenza assoluta. In altre parole, l’incompetenza relativa è cumulabile con quella assoluta, la quale anzi prevale sulla prima.
L’incompetenza assoluta
I casi di incompetenza assoluta sono invece determinati come corrispettivi, ossia tutti quelli che non sono di incompetenza relativa, e quindi:
– si ha incompetenza assoluta ratione personae:
- can. 1404 (cf can. 1406 § 1): tutti i tribunali sono incompetenti a giudicare il Romano Pontefice;
- can. 1405 § 1, 1°-3° (cf can. 1406 § 2): tutti i tribunali sono incompetenti a giudicare le persone ivi elencate;
- can. 1405 § 3 (cf can. 1406 § 2): tutti i tribunali, eccetto la Rota Romana, sono incompetenti a giudicare le persone ivi elencate;
– si ha incompetenza assoluta ratione materiae:
- can. 1400 § 2: tutti i tribunali, eccetto la Segnatura Apostolica, sono incompetenti a giudicare cause contenzioso-amministrative;
- can. 1400 § 1, 4° (cf can. 1406 § 2): tutti i tribunali sono incompetenti a giudicare cause che il Romano Pontefice abbia avocato al proprio giudizio;
- can. 1405 § 2 (cf can. 1406 § 2): tutti i tribunali sono incompetenti a giudicare atti del Romano Pontefice;
- DC 9 § 2, seconda parte;
– si ha incompetenza assoluta ratione gradus: can. 1440: tutti i tribunali sono incompetenti a giudicare cause in un grado diverso da quello per il quale sono stati costituiti;
– si ha incompetenza assoluta ratione pendentiae: cf DC 9 § 1, 1°;
– si ha incompetenza assoluta ratione principii “ne bis in idem”: cf DC 9 § 2, prima parte.
Gli effetti della distinzione
I tentativi di spiegare la ratio della differenza tra incompetenza relativa e incompetenza assoluta non paiono destinati al successo.
Per i nostri scopi è sufficiente la descrizione degli effetti che ciascuna di queste incompetenze comporta nel processo.
Gli effetti dell’incompetenza relativa sono principalmente due.
Il primo attiene al fatto che se essa non è eccepita prima che il dubbio sia concordato con decreto definitivo (cf can. 1459 § 2; can. 1513 § 3; can. 1676 § 2) «iudex ipso iure fit competens» (DC 10 § 3), ossia il diritto rende automaticamente competente il giudice. Tale automatismo non toglie la eventuale responsabilità del giudice inizialmente incompetente: egli è chiamato ugualmente a rispondere disciplinarmente all’illecito eventualmente commesso (cf DC 10 § 3 [ma vale per tutte le cause] che pone esplicitamente la clausola: «salvo tamen can. 1457, § 1»).
Il secondo attiene al fatto che se una sentenza fosse emessa da un giudice nonostante la incompetenza relativa (nel caso non sia intervenuto DC 10 § 3), la sentenza definitiva è nulla di nullità sanabile (cf can. 1622, 5°; 1623).
Gli effetti dell’incompetenza assoluta sono:
- la nullità insanabile della sentenza definitiva (cf can. 1620 § 1);
- la eccepibilità della incompetenza del tribunale in ogni stadio o grado del processo, anche ex officio (cf can. 1459 § 1).
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 515-518.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 36; 49; 41 (2009) 355; 10 (1978) 221.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.