§ 3. Actor sequitur forum partis conventae; quod si pars conventa multiplex forum habet, optio fori
actori conceditur.
§ 3. L’attore segue il tribunale della parte convenuta; che se la parte convenuta abbia diversi tribunali competenti, all’attore è concessa la scelta del tribunale.
§ 3. Für den Kläger ist der Gerichtsstand der belangten Partei maßgebend; hat die belangte Partei mehrere Gerichtsstände, so kann der Kläger den Gerichtsstand wählen.
c. 1559 § 3.
Il principio
L’assioma «actor sequitur forum rei», ossia «l’attore segue il tribunale del reo», reso dal can. 1407 § 3 in modo più generale «actor sequitur forum partis conventae» (cf «Communicationes» 10 [1978] 222), è appartenuto al diritto romano, ma affonda le sue radici nel diritto naturale e nell’aequitas. Il reo o la parte convenuta è chiamata in giudizio dall’attore, è disturbata nella sua quiete dalla azione introdotta da un’altra persona: corrisponde perciò a giustizia che sia facilitata alla sua difesa nel foro, ossia nel tribunale, che è suo, dove, per esempio, essa abita (del luogo, per esempio, di cui conosce la lingua, gli usi, dove sa come muoversi, chi interpellare e, cosa non meno importante, del luogo del quale il giudice ha parimenti una esperienza diretta e personale).
Molteplicità dei fori della parte convenuta
Se i fori della parte convenuta sono più di uno, la scelta libera spetta all’attore, senza che sia tenuto a scegliere tra i tribunali della parte convenuta quello che sia meno sfavorevole alla stessa parte convenuta. In questa scelta l’attore può perseguire liberamente il proprio interesse inteso nell’introdurre la causa, ossia nella sua più facile prosecuzione e cura da parte propria.
Eccezioni
Il can. 1407 § 3 con il prescritto «actor sequitur forum partis conventae» svolge più funzioni:
– è principio generale interpretativo, che svela la mens legislatoris nella formulazione legislativa;
– è petitio principii, laddove il legislatore abbia di fatto formulato legislativamente come concorrenti fori speciali che solo come finzione possono essere denominati fori della parte convenuta (cf Arroba6 119 e ivi nota 68);
– è norma vincolante che patisce eccezioni, quali, per esempio, il can. 1405 § 1 e, nelle cause matrimoniali, il can. 1672, 2°-3° (foro dell’attore e foro del maggior numero di prove).
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 515-518.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 36; 49; 41 (2009) 355; 10 (1978) 221-222; 16 (1984) 53.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.