Quilibet conveniri potest coram tribunali domicilii vel quasi-domicilii.
Chiunque può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale del domicilio o del quasi-domicilio.
Jedermann kann vor dem Gericht seines Wohnsitzes oder Nebenwohnsitzes belangt werden.
c. 1561 § 1.
Il canone tratta del foro della parte convenuta, come risulta chiaro dall’espressione «conveniri», che si riferisce a chi è chiamato in giudizio per difendersi, cioè, appunto, la parte convenuta.
Con l’espressione «foro della parte convenuta» si intende – secondo il can. 1408 – per antonomasia il tribunale del luogo dove la parte convenuta ha il domicilio (cf can. 102 § 1) o il quasi-domicilio (cf can. 102 § 2). Poiché una persona può avere contemporaneamente più domicili e più quasi-domicili, può accadere che i fori della parte convenuta siano più di uno e anche numerosi, lasciando così la libera scelta tra di essi alla parte attrice (cf can. 1407 § 3).
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 515-518.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 37; 49; 41 (2009) 355; 10 (1978) 222.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.