§ 2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat.
§ 2. Colui del quale non si conosca né il domicilio o il quasi-domicilio, né il luogo della dimora, può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale dell’attore, purché non risulti un altro tribunale legittimo.
§ 2. Wessen Wohnsitz, Nebenwohnsitz und Aufenthaltsort nicht bekannt sind, kann bei dem für den Kläger zuständigen Gericht belangt werden, falls kein anderer gesetzlicher Zuständigkeitsgrund besteht.
SN can. 26 § 2.
La formazione del paragrafo
Il paragrafo ha origine da una proposta di Ciprotti: «Analogamente a quanto dispone l’art. 18 del cod. proc. civ. [italiano], sarebbe opportuno stabilire una norma per la competenza rispetto a chi non ha domicilio, quasi-domicilio, o dimora conosciuti, stabilendo, per tale ipotesi, la competenza dell’Ordinario dell’attore»; proponeva anche il testo di nuovo canone: «Si cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, is conveniri potest coram Ordinario loci in quo actor habet domicilium aut quasi-domicilium, vel, si hic est vagus, commorationem» (S. Congregazione Orientale – Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, Ventesima Plenaria. Proposte di modifiche del testo del “Codex Iuris Canonici”. Nuove proposte presentate dal Prof. Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1944, 50).
La proposta con lievissime modifiche stilistiche fu accettata dal motu proprio Sollicitudinem Nostram (art. 26 § 2, in AAS 42 [1950] 12), dai consultori (cf «Communicationes» 38 [2006] 38; 49), che ne chiesero la semplificazione («Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris»: ibid., 10 [1978] 223), che però non fu accettata nel testo definitivo.
Di conseguenza la mancanza di fonti del paragrafo indicata dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi è da correggere, inserendo il riferimento al can. 26 § 2 SN (cf supra).
La norma
Il paragrafo consente il foro dell’attore (eccezione vistosa ai cann. 1407 § 2; 1408; 1409 § 1), ma a condizioni molto rigide:
1) sia ignoto il domicilio, quasi-domicilio e anche l’attuale dimora del convenuto: elemento essenziale è la ignoranza di tutt’e tre (domicilio, quasi-domicilio, attuale dimora), indipendentemente dalla loro esistenza. Il convenuto potrebbe anche non essere vagus; potrebbe cioè possedere un domicilio o un quasi-domicilio; il paragrafo richiede che esso non si conosca. Questa ignoranza deve essersi mantenuta dopo una diligente indagine da condurre sia da parte dell’attore sia da parte del tribunale fino alla contestatio litis compresa. Il domicilio, quasi-domicilio e attuale dimora devono essere ignorati rispetto alla competenza di un determinato tribunale ecclesiastico. Se si conosce con certezza il domicilio di un convenuto in una nazione, senza poter conoscere in quale diocesi si trovi, il domicilio è sconosciuto ai fini dell’applicazione del can. 1409 § 2.
2) non sia disponibile un altro foro legittimo. Da alcuni Autori si era dedotto, per esempio, prima del MIDI, che questo foro dell’attore non si sarebbe potuto applicare nelle cause matrimoniali perché, sconosciuti il domicilio, quasi-domicilio e attuale dimora del convenuto, era pur sempre superstite il legittimo foro della celebrazione del matrimonio.
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 515-518.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 38; 49; 41 (2009) 355; 10 (1978) 223.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.