§ 1. Vagus forum habet in loco ubi actu commoratur.
§ 1. Il tribunale del girovago è quello del luogo ove di fatto dimora.
§ 1. Ein Wohnsitzloser hat den Gerichtsstand an seinem tatsächlichen Aufenthaltsort.
c. 1563.
Il girovago è definito nel can. 100 come colui che «nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium». Quando il girovago riveste il ruolo di parte convenuta, il tribunale competente in quanto foro della parte convenuta è quello del luogo dove il girovago di fatto si trova al momento della contestatio litis. Ulteriori suoi spostamenti non incidono sul tribunale ormai competente.
È stata respinta la proposta che il girovago potesse sortire il foro competente anche come attore (cf «Communicationes» 10 [1978] 223).
La condizione di girovago va provata dalla parte attrice che invoca la competenza del tribunale del luogo di dimora, e va verificata dal tribunale, anche attraverso una propria indagine, della quale deve esserci traccia negli atti (cf almeno per analogia DC 13 § 6; 132), prima di dichiararsi competente.
La irreperibilità della parte convenuta
Si deve distinguere nettamente il girovago, da colui del quale sono ignoti domicilio e quasi-domicilio. Ciò è chiaro anzitutto dalla definizione di girovago data nel can. 100 nella quale non ha rilevanza l’ignoranza del domicilio o quasi-domicilio di una persona, ma solo il fatto che essa non abbia domicilio o quasi-domicilio.
Se, infatti, di una persona si sa per certo che abbia un domicilio e/o un quasi-domicilio (senza conoscere quali essi siano o senza che abbiano riferimento ad un territorio di competenza determinato [si sa, per esempio, di una persona che ha domicilio in Olanda, ma non si sa entro quale territorio di competenza di un tribunale ecclesiastico]), questa persona non è girovago e non si può applicare ad essa il can. 1409 § 1, convocandolo presso il foro dove esso è apparso di fatto dimorare.
A ragione di questo equivoco il canone ebbe uno sviluppo dopo il can. 1563 CIC1917. Già il motu proprio Sollicitudinem Nostram aggiunse: «Vagus et ille cuius domicilium et quasi-domicilium ignota sunt, forum habent in loco ubi actu commorantur» (AAS 42 [1950] 11; il corsivo è nostro]. Seguirono de plano questo ampliamento i consultori (cf «Communicationes» 38 [2006] 38) finché dopo la prima consultazione l’aggiunta non fu espunta (cf ibid., 10 [1978] 223), anche se per una motivazione errata («quia qui in tali conditione versantur tamquam vagi considerare debent» (ibid.).
Alla problematica della ignoranza del domicilio e quasi-domicilio risponde il § 2.
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 515-518.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 38; 49; 41 (2009) 355; 10 (1978) 223.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.