§ 1. Ratione contractus pars conveniri potest coram tribunali loci in quo contractus initus est vel adimpleri debet, nisi partes concorditer aliud tribunal elegerint.
§ 2. Si causa versetur circa obligationes quae ex alio titulo proveniant, pars conveniri potest coram
tribunali loci, in quo obligatio vel orta est vel est adimplenda.
§ 1. A motivo del contratto la parte può essere chiamata in giudizio avanti al tribunale del luogo ove il contratto fu stipulato o dove deve essere adempiuto, a meno che le parti concordemente non abbiano scelto un altro tribunale.
§ 2. Se la causa verta su obblighi che provengono da altro titolo, la parte può essere chiamata in giudizio avanti al tribunale del luogo ove l’obbligo è sorto o deve essere adempiuto
§ 1. Bei Klagen hinsichtlich eines Vertrages kann eine Partei vor dem Gericht jenes Ortes belangt werden, in dem der Vertrag geschlossen worden ist oder erfüllt werden muss, sofern die Parteien nicht einvernehmlich ein anderes Gericht gewählt haben.
§ 2. Bei Rechtsstreitigkeiten über Verpflichtungen aus einem anderen Rechtstitel kann eine Partei vor dem Gericht jenes Ortes belangt werden, in dem die Verpflichtung entstanden oder zu erfüllen ist.
c. 1565.
È un titolo di competenza classico ed è giustificato dal fatto che ordinariamente la stipula di un contratto è soggetta alle leggi e alle consuetudini locali («locus regit actum»), che il giudice locale, ove appunto fu stipulato l’atto, meglio conosce.
Il concetto di contratto è già molto ampio («qualiscumque conventio unde obligatio enascitur» ); il can. 1411 § 2 ha inteso ulteriormente allargare il titolo di competenza anche a cause «circa obligationes quae ex alio titulo proveniant».
Nel caso del contratto, alle parti è data la facoltà di scegliere concordemente un altro foro competente per le causae ratione contractus: si tratta di una facoltà molto ampia e alle parti può essere dato di decidere la necessità o facoltatività del foro scelto rispetto agli altri fori, nonché l’estensione della competenza del foro (per la introduzione della causa o per l’intera causa). La scelta concorde del foro non è più limitata al momento della stipula, ma può anche avvenire con atto separato dopo la stipula (cf «Communicationes» 10 [1978] 225).
È caduta la interdizione a utilizzare il foro contractus contra absentes.
Nelle cause matrimoniali
È comune giustificare la competenza del foro della celebrazione del matrimonio (cf can. 1672, 1°) proprio a partire dalla generale competenza prevista per il foro del contratto, che nel caso è appunto il contratto matrimoniale.
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 518-521.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 38; 50; 41 (2009) 356; 10 (1978) 225.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.