Pars conveniri potest:
1° in causis quae circa administrationem versantur, coram tribunali loci ubi administratio gesta est […].
La parte può essere chiamata in giudizio:
1° nelle cause vertenti sull’amministrazione dei beni, avanti al tribunale del luogo ove l’amministrazione è stata gestita […].
Eine Partei kann belangt werden:
1° bei Streitigkeiten aus einer Verwaltertätigkeit vor dem Gericht jenes Ortes, in dem die Verwaltung geführt worden ist […].
c. 1560, 3°.
È un titolo di competenza classico ed è giustificato dal fatto che ordinariamente il giudizio è più facile da condurre nel luogo dove l’amministrazione è di fatto avvenuta.
Nel can. 1560, 3° CIC17 il foro era necessario ed escludeva l’opzione per altri fori; nel can. 1413, 1° la espressione «Pars conveniri potest» induce a ritenere senz’altro che ora il foro sia facoltativo , cioè concorra con altri fori, tra i quali si può scegliere liberamente.
Pur facoltativo e come facoltativo il forum administrationis vige canonicamente anche se ex can. 1290 non fosse previsto dalla normativa civile del luogo sui contratti.
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 522-523.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 37; 49; 41 (2009) 356; 10 (1978) 226.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.