Can. 1468

cc. 1636, 1638 § 1.

Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 18 marzo 1997, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 31 (1997) 56-62:
Art. 3
«§ 5. Le spese straordinarie concernenti la sede dei Tribunali regionali, se previamente approvate dalla Conferenza episcopale regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all’ente ecclesiastico proprietario dalla Conferenza episcopale regionale e dalla C.E.I. in parti uguali».

 

Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 19 ottobre 1998, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 32 (1998) 307-312:
Art. 3
«§ 5. Le spese straordinarie concernenti la sede dei Tribunali regionali, se previamente approvate dalla Conferenza episcopale regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all’ente ecclesiastico proprietario dalla Regione ecclesiastica e dalla C.E.I. in parti uguali».

 

Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 30 marzo 2001, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 35 (2001) 75-80:
Art. 3
Ǥ 5. Spetta alla Regione ecclesiastica reperire e mettere a disposizione del Tribunale ecclesiastico regionale a titolo gratuito una sede idonea.
Le spese straordinarie concernenti la sede del Tribunale regionale, se previamente approvate dalla Conferenza episcopale regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all’ente ecclesiastico proprietario dalla Conferenza regionale e dalla C.E.I. in parti uguali».

 

Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, 7 giugno 2018, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 52 (2018) 179-185:
«Art. 5 – Rimborso delle spese straordinarie per le sedi
1. Spetta alle diocesi mettere a disposizione, a titolo gratuito, una sede idonea dei tribunali che costituiscono.
2. A seguito dell’approvazione della Presidenza della CEI, le spese straordinarie concernenti le sedi dei tribunali possono essere rimborsate fino alla misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili a contributo.
3. L’erogazione del rimborso avviene previa esibizione di idonea documentazione di spesa e nel rispetto dei vincoli di utilizzazione degli interventi.
4. È compito del Consiglio Episcopale Permanente definire i costi ammissibili a contributo e la durata del vincolo di utilizzazione della sede dei tribunali».

Assenmacher, G., …statutis horis pateat” (c. 1468). Zur öffentlichkeitsarbeit der kirchlichen Gerichte, in Iudicare Inter Fideles. Fs. K.-Th. Geringer, Sankt Ottilien 2002, 17-22.

In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 73; 98; 99; 41 (2009) 150; 41 (2009) 371; 372; 10 (1978) 260; 261.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.