Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quantum fieri potest, stabilis, quae statutis horis pateat.
Ciascun tribunale abbia una sede per quanto è possibile stabile, che sia aperta ad ore stabilite.
Der Sitz jeden Gerichtes soll nach Möglichkeit ständig derselbe und zu festgelegten Stunden geöffnet sein.
cc. 1636, 1638 § 1.
Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 18 marzo 1997, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 31 (1997) 56-62:
Art. 3
«§ 5. Le spese straordinarie concernenti la sede dei Tribunali regionali, se previamente approvate dalla Conferenza episcopale regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all’ente ecclesiastico proprietario dalla Conferenza episcopale regionale e dalla C.E.I. in parti uguali».
Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 19 ottobre 1998, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 32 (1998) 307-312:
Art. 3
«§ 5. Le spese straordinarie concernenti la sede dei Tribunali regionali, se previamente approvate dalla Conferenza episcopale regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all’ente ecclesiastico proprietario dalla Regione ecclesiastica e dalla C.E.I. in parti uguali».
Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 30 marzo 2001, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 35 (2001) 75-80:
Art. 3
Ǥ 5. Spetta alla Regione ecclesiastica reperire e mettere a disposizione del Tribunale ecclesiastico regionale a titolo gratuito una sede idonea.
Le spese straordinarie concernenti la sede del Tribunale regionale, se previamente approvate dalla Conferenza episcopale regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all’ente ecclesiastico proprietario dalla Conferenza regionale e dalla C.E.I. in parti uguali».
Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, 7 giugno 2018, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 52 (2018) 179-185:
«Art. 5 – Rimborso delle spese straordinarie per le sedi
1. Spetta alle diocesi mettere a disposizione, a titolo gratuito, una sede idonea dei tribunali che costituiscono.
2. A seguito dell’approvazione della Presidenza della CEI, le spese straordinarie concernenti le sedi dei tribunali possono essere rimborsate fino alla misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili a contributo.
3. L’erogazione del rimborso avviene previa esibizione di idonea documentazione di spesa e nel rispetto dei vincoli di utilizzazione degli interventi.
4. È compito del Consiglio Episcopale Permanente definire i costi ammissibili a contributo e la durata del vincolo di utilizzazione della sede dei tribunali».
Il canone prescrive che la sede del tribunale sia, per quanto possibile, stabile, ossia che le attività processuali e giurisdizionali non siano collocate di volta in volta in luoghi determinati sul momento.
Il prescritto suppone o presuppone una serie di disposizioni, che possono essere ritenute almeno auspicabili o preferite dal Legislatore e, all’occorrenza, richieste specificamente dalla Segnatura Apostolica nel suo compito di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia: che la sede del tribunale sia dignitosa, adatta e unica.
La sede del tribunale diocesano è stabilita dal vescovo, mentre quella del tribunale interdiocesano è stabilita nel decreto di costituzione del tribunale stesso da parte dei vescovi interessati, con la conferma della Segnatura Apostolica.
Oltre alla sede, il can. 1648 menziona solo l’orario del tribunale, lasciando alla legge particolare, ai decreti e al regolamento del tribunale (cf can. 1602 § 3) altre determinazioni specifiche (cf Communicationes 10 [1978] 261), quali, per esempio, la vicinanza con la sede episcopale, la presenza del crocifisso e la disponibilità del libro dei vangeli per i giuramenti (cf can. 1636 CIC17).
L’orario e, prima ancora, il calendario (cf can. 1638 § 1 CIC17) devono essere ben determinati e conoscibili (anche via internet), evitando possibilmente rimandi ad altri documenti non facilmente accessibili agli interessati. Il calendario ha grande importanza per il computo dei termini. Le eventuali variazioni che intervengono per cause di necessità non solo devono essere segnalate previamente, se e per quanto possibile, ma devono anche essere documentate e archiviate come giorni o ore di chiusura del tribunale.
Non si dovrebbe dimenticare che anche nel periodo feriale, soprattutto estivo, i fedeli devono avere la possibilità di adire il tribunale per casi di urgenza (cf can. 1638 § 2 CIC17), come per l’esperimento di procedimenti cautelari.
Il canone e la normativa particolare collegata valgono anche, congrua congruis referendo, per le sedi (o sezioni) istruttorie decentrate di un tribunale diocesano o interdiocesano (cf art. 23 § 2 DC).
Assenmacher, G., “…statutis horis pateat” (c. 1468). Zur öffentlichkeitsarbeit der kirchlichen Gerichte, in Iudicare Inter Fideles. Fs. K.-Th. Geringer, Sankt Ottilien 2002, 17-22.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 73; 98; 99; 41 (2009) 150; 41 (2009) 371; 372; 10 (1978) 260; 261.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.