Nisi aliter lex particularis caveat, dum causae coram tribunali aguntur, ii tantummodo adsint in aula quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuerit.
Salvo che la legge particolare non disponga altrimenti, durante lo svolgimento delle cause avanti al tribunale siano ammesse in aula quelle persone soltanto che la legge o il giudice abbiano stabilito essere necessarie per il compimento del processo.
Sofern ein Partikulargesetz nichts anderes vorsieht, dürfen bei den Verhandlungen eines Gerichtes nur jene Personen im Gerichtssaal zugegen sein, die das Gesetz oder der Richter zur Abwicklung des Verfahrens für erforderlich halten.
c. 1640 § 1.
Instructio Dignitas connubii, art. 86:
Dum causae coram tribunali aguntur, ii tantummodo adsint in aula quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuerit.
«La “pubblicità” del giudizio canonico verso le parti in causa non intacca la sua natura riservata verso tutti gli altri» (Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota, 26 gennaio 1989, in AAS 81 [1989] 925): questa impostazione, unita alla natura prevalentemente scritta del processo, giustificano e connotano la materia di questo canone, anzi dell’intero capitolo V De personis in aulam admittendis et de modo conficiendi et conservandi acta.
L’oggetto del paragrafo
Il paragrafo non intende affrontare tutta la problematica delle persone che possono essere presenti in aula durante il processo: ci sono altri luoghi e canoni che trattano specificatamente la materia, in relazione al fatto se, per esempio, le parti, gli avvocati, il difensore del vincolo e il promotore di giustizia hanno il diritto di essere presenti ad alcuni determinati atti processuali, soprattutto all’esame giudiziale (cf, per esempio, cann. 1559, 1560 § 1, 1663 § 2, 1677 §§ 1-2), e queste normative specifiche avranno una propria trattazione nella parte dinamica del diritto processuale.
Il paragrafo intende piuttosto fornire il principio generale sulla presenza di persone in aula durante il processo.
Il principio generale è restrittivo: in aula sono ammesse solo («tantummodo») le persone necessarie («necessarios») al compimento del determinato atto processuale per il quale è stata convocata e si celebra quella udienza o sessione.
Le persone possono essere necessarie in ragione della natura dell’atto processuale, ma anche in ragione di contingenze nelle quali l’atto processuale è compiuto.
L’identificazione delle sole persone necessarie allo svolgimento di un atto processuale è riservata anzitutto alla legge, che nel caso del diritto processuale canonico è la legge universale.
La legge universale può identificare le persone necessarie in varie forme: esclusiva (enumerando le persone), esemplificativa o condizionata (facendo soggiacere la identificazione a clausole specifiche). Può attribuire al giudice una discrezionalità nella identificazione.
L’identificazione delle sole persone necessarie allo svolgimento di un atto processuale è riservata in secondo luogo (subordinatamente alla legge) al giudice, che identifica in un caso specifico chi è necessario per quel determinato atto processuale. Naturalmente il giudice non può identificare persone che la legge abbia escluso in forma assoluta. Per il resto il giudice gode di ampia discrezionalità, salvo il diritto di chi ha interesse di ricorrere avverso una decisione giudiziale di ammettere persone che non si ritengano necessarie.
La ratio legis
La normativa canonica è di principio sfavorevole alla presenza di pubblico o anche solo di estranei alle sessioni di giudizio. La loro presenza è intesa infatti come possibile fonte di problematiche di ordine pubblico, difficilmente affrontabili da parte della Chiesa, e/o di condizionamento dell’attività, soprattutto istruttoria, del tribunale, soprattutto delle persone che rispondono sotto esame giudiziale, la libertà e spontaneità delle quali potrebbero essere messe in pericolo.
L’eccezione
Il canone ammette un’eccezione: la legge particolare può comunque stabilire diversamente, ossia ammettere persone (determinate o indeterminate) non necessarie all’atto processuale. Potrebbe trattarsi del pubblico (sessioni aperte al pubblico) o di categorie determinate di persone. Il can. 1640 § 1 CIC17 definiva bene queste persone come «extranei».
La legge particolare è la legge diocesana.
Sotto tale denominazione non può essere compreso il regolamento del tribunale (cf can. 1602 § 3). L’art. 86 DC ha omesso il riferimento alla legge particolare, forse per il semplice fatto che non ritiene compatibile con la natura delle cause di nullità matrimoniale (cf can. 1691 § 3) l’ammissione del pubblico o di estranei in aula.
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 229-230.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 74; 99; 41 (2009) 372; 10 (1978) 261-262.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.