Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo suspendere.
Il giudice può richiamare al loro dovere con congrue pene tutte le persone presenti al giudizio che abbiano gravemente mancato al rispetto e all’obbedienza dovuti al tribunale, ed inoltre anche sospendere dall’esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici avvocati e procuratori.
Alle beim Prozess Anwesenden, die sich gegen Ehrerbietung und Gehorsam, wie sie dem Gericht geschuldet werden, in schwerer Weise verfehlen, kann der Richter mit angemessenen Strafen zu einem gebührenden Benehmen anhalten; Anwälten und Prozessbevollmächtigten kann er außerdem auch das Recht entziehen, bei kirchlichen Gerichten tätig zu werden.
c. 1640 § 2.
Instructio Dignitas connubii, art. 87:
Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam a munere in causa exercendo suspendere.
Le infrazioni si riferiscono a comportamenti tenuti durante le sessioni del tribunale. Le infrazioni e le sanzioni riguardano tutti coloro che assistono, senza distinzioni (ministri del tribunale, addetti, patroni, parti, testi, presenti senza un ufficio). La prima attiene al fatto che il canone non esclude che per «ad officium reducere», ossia per convincere efficacemente a rispettare i propri doveri, il giudice possa utilizzare vari strumenti a sua disposizione, quali l’ammonizione, rimedi penali e provvedimenti disciplinari. A questa prima soluzione porta la valenza non esclusiva del can. 1470 § 2 e anche alcune scelte interpretative, o meglio applicative, della istruzione Dignitas connubii, che, per esempio, all’art. 87 omette la menzione delle «congrue poenae» (cf pure, seppure meno convincentemente, l’art. 46 § 2, 4° DC).
Il punto più controverso riguarda la natura delle sanzioni, in quanto il canone esplicitamente prevede «congruae poenae» e, trattandosi di pene, non risulta agevole spiegare la modalità della loro inflizione, poiché appare chiaro che il canone si riferisce a provvedimenti assunti durante la sessione.
Su questo punto rilevante si possono presentare alcune soluzioni.
La seconda attiene al fatto che il canone non esclude i provvedimenti possano seguire la sessione, ossia possano essere applicati al di fuori della sessione, perché questa è comunque terminata o perché è stata per l’appunto sospesa dal giudice. In questo caso le principali difficoltà interpretative cadono, in quanto il giudice potrà procedere disciplinarmente o penalmente secondo i principi generali e la procedura ordinaria.
La terza soluzione – che pare la più fedele alla lettera e alla ratio del can. 1470 § 2 – è di ritenere senz’altro che il giudice durante la sessione può infliggere sanzioni penali («congruae poenae»). Depone per questa posizione l’art. 111 § 1 DC che, almeno in riferimento agli avvocati e procuratori, considera i provvedimenti previsti dal can. 1470 § 2 penali. Depone per questa posizione la ratio del canone che è prescritto in grado di sostenere una procedura penale propria, secondo la descrizione che il Lega-Bartoccetti offre:
– il delitto è nel caso notorio (in flagrante), perché avvenuto in udienza, e non ha bisogno di investigatio praevia né di prova;
– la difesa può avvenire immediatamente con la presentazione da parte dell’accusato;
– il promotore di giustizia può essere convocato, se non presente, o può essere investito del ruolo ad actum un assistente;
– il giudice può pronunciare la decisione di condanna che viene immediatamente eseguita;
– l’appello nel caso non ha forza sospensiva (cf Commentarius in iudicia ecclesiastica, I, Romae 1938, pp. 281-282).
L’art. 87 § 1 DC mitiga la sanzione disciplinare prevista dal can. 1470 § 2 per gli avvocati e procuratori, limitandola alla sospensione dell’esercizio dell’ufficio «in causa».
Bianchi, P., «I poteri disciplinari del giudice nel corso dell’udienza (can. 1470 § 2)», in QDE 19 (2006) 41-64.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 74; 100; 41 (2009) 372; 10 (1978) 262.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.