§ 1. Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam
procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent.
§ 2. Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur.
§ 1. Gli atti giudiziari, sia quelli relativi al merito della questione o atti di causa, sia quelli attinenti alla procedura o atti del processo, devono essere redatti per scritto.
§ 2. Le singole pagine degli atti siano numerate e autenticate.
§ 1. Die Gerichtsakten, sowohl die zum Streitinhalt, das heißt die Sachakten, als auch die zum Verfahrensablauf, das heißt die Verfahrensakten, müssen schriftlich abgefasst sein.
§ 2. Die einzelnen Blätter der Gerichtsakten sind zu nummerieren und mit einem Echtheitszeichen zu versehen.
§ 1: c. 1642 § 1.
§ 2: c. 1643 § 1.
Formazione del canone Il prescritto del § 1 Il prescritto del § 2
Il canone ha origine dalla unione di due canoni del Codice previgente, i cann. 1642-1643. L’unione ha portato alla omissione di un prescritto.
Esso attiene alla lingua nella quale gli atti devono essere redatti. Era prevista nel can. 1642 § 2 la lingua volgare nei verbali per le domande e le risposte delle parti e dei testi (e anche per cose simili), mentre per i rimanenti atti era prevista la lingua latina: «Nisi iusta causa aliud suadeat, quoad eius fieri potest» (can. 1642 § 2). Nella prima revisione la lingua latina era raccomandata («commendatur»: Communicationes 38 [2006] 75), mentre nel primo schema era prescritta «quatenus fieri potest» (cf ibid., 41 [2009] 373). Nella seconda revisione l’intero paragrafo fu poi soppresso (cf ibid., 10 [1978] 263). La soppressione non incide sulle normative peculiari dei Tribunali della Sede Apostolica (cf can. 1402): cf, per esempio, art. 29 LP per la Segnatura Apostolica e artt. 82 e 96 § 2 NRR per la Rota Romana. L’uso della lingua latina riveste senz’altro una grande utilità nei rapporti fra tribunali di nazioni con idiomi diversi: oltre a rendere possibile o più semplice la comprensione, evita frequenti casi di equivoci dovuti all’utilizzazione di terminologie ambigue. La materia è quindi lasciata ai regolamenti dei singoli tribunali locali (cf can. 1602 § 3).
Gli atti (nel significato di acta, -orum) giudiziali (acta iudicialia) si distinguono in acta causae (per esempio, prove, difese, sentenze: riguardano l’oggetto della causa) e in acta processus (per esempio, citazioni, notificazioni, pubblicazioni, intimazioni: attengono allo svolgimento del processo).
La distinzione ha valore soprattutto in riferimento al can. 1522, anche se permangono incertezze sulla collocazione di singoli atti in queste due categorie, che peraltro neppure esauriscono tutti gli acta iudicialia.
Acta processus è però adoperato in senso diverso nel can. 1705 § 3.
Il diritto canonico conosce un processo tipicamente scritto (cf can. 1608 § 2), mentre il principio di oralità è tuttora marginale (cf cann. 1656-1670). La scrittura permette infatti una maggiore ponderazione delle prove e delle argomentazioni; evita il pericolo di influenze emotive derivanti dal confronto diretto con le parti o con la retorica dei difensori.
Nell’iter di riforma si fece presente più volte l’opportunità di menzionare oltre alla scrittura altri modi di confezionare gli atti giudiziari, secondo tecniche moderne come la registrazione magnetofonica. Fu risposto che si doveva ritenere che queste modalità nuove non erano escluse «dummodo acta scripto postea consignentur, ut omni modo vitetur periculum falsificationis, cui illa media moderna facilius subiacent» (Communicationes 10 [1978] 263). Fu bocciata la proposta di aggiungere nel canone la clausola «vel alio tutissimo modo a lege particulari statuto» (cf ibid.). Anche un ultimo tentativo che richiedeva di «agnoscere usum aliorum mediorum, quos [!] progressus electronicus offert et qui tam tuti sunt ac scriptura ipsa» (ibid., 16 [1984] 61) fu respinto attraverso il richiamo al canone che già prevedeva l’uso del magnetofono negli interrogatori (cf il vigente can. 1567 § 2). Il regolamento del tribunale potrà intervenire in questa materia (cf can. 1602 § 3).
Il nuovo testo contiene sotto la denominazione «authenticitatis signum» quanto il can. 1643 § 2 CIC17 esprimeva con la locuzione «actuarii subscriptio cum sigillo tribunalis».
Sarebbe stata opportuna la richiesta di dotare gli atti di un indice (cf Communicationes 10 [1978] 264), soprattutto in vista dell’invio al tribunale di appello.
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 231.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 75; 100; 41 (2009) 373; 10 (1978) 262-263; 16 (1984) 61.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.