In casu appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur.
In caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto fede il notaio, sia inviato al tribunale superiore.
Im Fall der Berufung ist eine Abschrift der Gerichtsakten, deren Echtheit vom Notar beglaubigt ist, dem Obergericht zu übersenden.
c. 1644 § 1.
Instructio Dignitas connubii, art. 90 § 1:
Si causa apud forum appellationis cognoscenda sit, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate et integritate, ad tribunal superius mittatur.
La formazione del canone
Nell’iter di revisione del Codice in un primo tempo si decise di mantenere il can. 1644 § 1 CIC17 seguendo la formulazione del can. 159 del motu proprio Sollicitudinem Nostram (cf Communicationes 38 [2006] 75), ma dopo la consultazione si preferì adottare la formulazione molto semplificata proposta da un organo consultato (cf ibid., 10 [1978] 264).
Il prescritto del canone
La trasmissione degli atti al tribunale di appello è regolata quanto all’an e al quando da specifici prescritti contenuti nella parte dinamica processuale.
Il can. 1474 regge solamente il quomodo, ossia le modalità di trasmissione degli atti.
Gli atti giudiziali da trasmettere al tribunale di appello devono essere:
– in esemplare: si trasmette una copia degli atti;
– autenticato: la copia che viene inviata deve essere autenticata dal notaio in ogni foglio (cf can. 1472 § 2);
– integro (cf art. 90 § 1 DC): la copia che viene inviata deve contenere tutte le pagine numerate (cf can. 1472 §2).
È diritto del tribunale di appello in singoli casi richiedere, esigere ed ottenere:
– la fotocopia degli atti, autenticata e integra; il tribunale d’appello, al fine di verificare le sottoscrizioni, può chiedere in singoli casi le fotocopie degli atti, mentre ordinariamente l’attestazione del notaio è sufficiente a certificare nell’originale l’esistenza delle sottoscrizioni (cf, per esempio, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, decreto, 29 aprile 2005, prot. n. 36912/04 VT, in Direito & pastoral 19/49 [2005] 89-91);
– l’originale degli atti, che dovrà essere trasmessa in modo assolutamente sicuro;
– il fascicolo completo, in originale, in fotocopia o in copia, comprensivo di raccomandate e di ricevute di ritorno e di altro materiale che solitamente giace in cancelleria nel fascicolo originale;
– gli atti di cause incidentali (per esempio, exceptio suspicionis, procedura super rato non conclusa).
Schöch, N., Certification of the Authenticity and Completeness of the Acts to be Sent to the Second Instance Tribunal by the Notary, in «Roman Replies» 2005, pp. 96-97.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 75; 101; 41 (2009) 373; 10 (1978) 264.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.