Notarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et
documentorum, quae sunt processui acquisita.
È fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo.
Den Notaren und dem Kanzler ist es verboten, ohne Auftrag des Richters eine Abschrift von Gerichtsakten und Urkunden, die für den Prozess beschafft worden sind, auszuhändigen.
c. 1645 § 3.
Instructio Dignitas connubii, art. 91 § 2:
Moderator cancellariae et notarii sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum, quae sunt processui acquisita.
Il paragrafo riprende alla lettera il can. 1645 § 3 CIC17, eccetto per la cancellazione della voce «actuarii».
Gli atti sono stati formati in vista del processo canonico e, pertanto, sono soggetti alla riservatezza che discende dalla natura del processo canonico.
In tal modo non solo notai e cancelliere devono al riguardo sottostare alle decisione del giudice (il preside del collegio o il giudice unico durante il processo; il vicario giudiziale dopo il termine del processo) che determina se, quando, quali atti e in quale forma e a chi possano essere rilasciati, ma lo stesso giudice è tenuto nella sua decisione a rispettare la destinazione per la quale gli atti sono stati formati (la ricerca della verità in un processo di fronte all’autorità della Chiesa) e in vista della quale chi è intervenuto ha acconsentito di dare il proprio contributo.
Un imprudente rilascio di atti e documenti acquisiti al processo potrebbe far diminuire nei fedeli l’affidamento con il quale collaborano con il tribunale ecclesiastico nella ricerca della verità, facendo venir meno una insostituibile fonte di conoscenza.
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 234.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 75; 101; 41 (2009) 374; 10 (1978) 264.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.