Causae cognoscendae sunt eo ordine quo fuerunt propositae et in albo inscriptae, nisi ex iis aliqua celerem prae ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto, rationibus suffulto, statuendum est.
Le cause devono essere giudicate nell’ordine secondo il quale furono proposte e scritte nell’elenco, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve però essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni.
Prozesssachen sind in der Reihenfolge zu behandeln, in der sie eingebracht und in das Prozessbuch eingetragen worden sind, sofern nicht eine Sache eine beschleunigte Erledigung vor anderen erfordert; dies ist in einem besonderen Dekret mit Angabe der Gründe festzustellen.
c. 1627.
L’ordine cronologico, con il quale in un tribunale devono essere affrontate le cause, è fondato su ovvie ragioni di giustizia: «Qui prior est tempore potior est iure» (Reg. iuris 54, in VI); non si può fare preferenza di persona. Per questo il canone 1458, rispetto al can. 1627 CIC17, pone due tutele aggiuntive (cf Communicationes 38 [2006] 70): la prima è il riferimento al protocollo, nel quale devono iscritte le cause («in albo inscriptae»); l’altra attiene alla necessità che il decreto di deroga sia motivato («rationibus suffulto») .
Ciò non significa certamente che il tribunale debba giudicare (ossia, definire) le cause una dopo l’altra, poiché più cause possono essere istruite e giudicate contemporaneamente, e avere una conclusione diversificata a seconda della propria vicenda processuale più o meno complessa.
Considerato perciò il ritmo di attività di un tribunale medio; considerato che le cause devono essere affidate ex turno (cf can. 1425 § 3) a giudici unici o collegi; considerato che le cause affidate ad un giudice o collegio sono solitamente numerose e hanno ritmi di istruzione diversi dovuti a molti fattori contingenti; considerato che le cause procedono per termini e dilazioni; ebbene considerato tutto questo, il canone appare avere una valenza più di principio che concreta. La sua maggiore incisività può averla nella calendarizzazione dell’istruzione e nella redazione della pronuncia.
Sono previste eccezioni, che devono essere motivate. Tra le motivazioni la giurisprudenza della Segnatura Apostolica recensisce le seguenti:
– motivi di salute gravi di una parte: negata la dispensa dalla doppia conforme, si è invocato il can. 1458 perché la causa procedesse più speditamente;
– errori o negligenze del tribunale che hanno comportato fino a quel momento ingiuste lungaggini.
Non è specificato l’autorità alla quale competa emettere il decreto di trattazione più veloce della causa: senz’altro al giudice unico e al preside del collegio, anche se forse non in forma esclusiva.
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 209-234.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 70; 96; 41 (2009) 369; 10 (1978) 256.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.