§ 2. Praeter casus de quibus in § 1, exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae sunt ante contestationem litis, nisi contestata iam lite emerserint, et quam primum definiendae.
§ 2. Oltre ai casi di cui nel § 1, le eccezioni dilatorie, soprattutto quelle che riguardano le persone e le modalità del giudizio, devono essere proposte prima della contestazione della lite, a meno che non siano emerse per la prima volta a lite già contestata, e devono essere definite al più presto.
§ 2. Außer den in § 1 genannten Fällen sind aufschiebende Einreden, besonders jene, die die Gerichtspersonen und die Verfahrensweise betreffen, vor der Streitfestlegung vorzubringen, sofern sie sich nicht erst nach der Streitfestlegung ergeben haben; sie sind baldmöglichst zu entscheiden.
c. 1628 § 1; PrM 27 §§ 1 et 3.
Le eccezioni Le eccezioni dilatorie I tempi per opporre le eccezioni dilatorie
Le eccezioni, ossia l’istituto processuale con il quale si esercita il diritto ad opporsi in un giudizio in cui si mette in pericolo o in discussione il proprio diritto, sono di varie specie.
Le eccezioni in senso proprio sono le eccezioni sostanziali; si oppongono al merito della causa; di esse si tratta nel titolo VI De actionibus et exceptionibus (cann. 1491-1500).
Le eccezioni possono essere anche processuales se non attengono al merito della causa, ma alle persone e al modo di procedere nel giudizio: di queste si tratta in questo capitolo.
Sono le eccezioni nate o proposte per ritardare il processo, ritardare il giudizio per un impedimento temporaneo. Eccezioni dilatorie sono, per esempio, la exceptio suspicionis o ricusazione (cf cann. 1449-1551), l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di una delle parti o di difetto di mandato procuratorio, le eccezioni di incompetenza (cf cann. 1460-1461).
Proprio per la finalità delle eccezioni, contraria alla celerità o alla stessa celebrazione del processo, devono essere proposte e decise il più presto possibile e precisamente:
1) devono essere opposte prima della contestazione della lite (cf can. 1459 § 2). Poiché la contestazione della lite può avvenire in vari modi, si deve tenere presente che il terminus ante quem per opporre le eccezioni dilatorie è:
– nelle cause matrimoniali «antequam formula dubii statuatur» (art. 77 § 2 DC);
– in tutte le cause:
* nel termine per rispondere alla citazione (cf can. 1513);
* nella sessione convocata dal giudice per la contestazione della lite (cf can. 1513);
2) possono essere opposte dopo la contestazione della lite se sono emerse in seguito (cf can. 1459 § 2; art. 77 § 2) o se ne è venuti a conoscenza in seguito, fornendo in questo caso idonea prova;
3) devono essere decise quanto prima («quam primum»: can. 1459 § 2); nel § 2 si è sciolto il nesso che nel can. 1628 § 1 CIC17 prevedeva che le eccezioni fossero opposte e decise prima della contestazione della lite; sono state respinte, infatti, le proposte che le eccezioni fossero decise «sospendendo nel frattempo la causa principale» e che fossero decise «statim» (cf Communicationes 10 [1978] 256). La ragione addotta consiste nel fatto che «quandoquidem iudex necessitatem habet cognoscendi acta ante definitionem exceptionis» (ibid.). In realtà la decisione di una eccezione dilatoria opposta prima della contestazione della lite dovrebbe avvenire prima della stessa contestazione, ma non è detto che ciò sia sempre possibile (anche per eventuali impugnazioni) e neppure opportuno se constasse la volontà meramente e strumentalmente dilatoria dell’eccezione opposta. La sospensione, infatti, della causa principale in presenza di una eccezione da risolvere non è automatica (cf, per esempio, art. 145 DC).
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 209-234.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 70; 96; 41 (2009) 369; 10 (1978) 256.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.