§ 2. In casu exceptionis de incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem, at non prohibentur querela nullitatis et restitutio in integrum.
§ 2. In caso di eccezione di incompetenza relativa, se il giudice si dichiara competente, la sua decisione non ammette appello, ma non sono proibite la querela di nullità e la restitutio in integrum.
§ 2. Erklärt sich der Richter im Fall der Einrede der relativen Unzuständigkeit für zuständig, so ist gegen seine Entscheidung keine Berufung zulässig; hingegen sind das Einbringen der Nichtigkeitsbeschwerde und das Begehren der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht verwehrt.
c. 1610 § 2; PrM 28 § 1.
Il problema La soluzione La giurisprudenza
Il § affronta questo caso specifico a motivo della sua delicatezza: il giudice investito di una eccezione di incompetenza relativa, decide e si dichiara competente.
Quid faciendum?
Da un lato il processo non ha fine, anzi si apre, e quindi la decisione non ha vis sententiae definitivae e quindi non consente l’appello (cf can. 1629, 4°).
Dall’altro lato è ingiusto far proseguire il processo e poi alla fine, cioè alla pronuncia della sentenza definitiva, impugnarne la validità (cf can. 1622, 5°).
D’altronde si deve tener presente la tenuità della materia, ove cioè è in gioco una questione meramente territoriale (ben diversa dalle questioni coinvolte nella incompetenza assoluta), e la moltiplicabilità delle eccezioni su questo versante territoriale.
Il § offre la soluzione in due tempi:
1) la decisione è inappellabile: così sanciva il can. 1610 § 2 CIC17 e così il § vigente; sono state respinte le proposte che alcuni consultori avanzarono in sede di revisione del Codice (cf Communicationes 38 [2006] 63);
2) la decisione si può impugnare con querela di nullità e restitutio in intregrum: al silenzio del Codice previgente i consultori in un primo momento proposero la menzione generica «at non prohibentur cetera iuris remedia» (cf ibid.; 41 [2009] 370), poi specificarono «querela nullitatis et restitutio in integrum» (ibid., 10 [1978] 257), anche se alcuni erano perplessi sulla restitutio in integrum, temendo che potesse trasformarsi in un appello camuffato. Ancora nell’ultimo stadio della revisione vi fu il tentativo di eliminare la menzione dell’esperibilità di questi rimedi, ritornando al testo del can. 1610 § 2 CIC17, ma la Commissione respinse la proposta: «Suppressio nihil facit, quia remedia iuris non prohibentur etiam suppressa clausula, sicuti non prohibebantur in iure Codicis, non obstante silentio canonis 1610, § 2 C.I.C.» (ibid., 16 [1984] 60). La motivazione è assai discutibile alla luce del fatto che la mancanza di vis definitivae della decisione di competenza del giudice investito dell’eccezione di incompetenza relativa, impedisce iure quo utimur i suddetti rimedi.
Si tratta, come ha più volte sostenuto la Segnatura Apostolica, di una previsione normativa che fa eccezione al presupposto di definitività della pronuncia in relazione alle impugnazioni indicate e, pertanto, non può essere applicata al di fuori di questo caso.
Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il prescritto ammette l’esperibilità dei citati rimedi subito, ossia avverso la decisione sull’eccezione, senza dover attendere la decisione definitiva, al termine dell’istanza.
Quanto alla restitutio in integrum il motivo che nel caso più frequentemente sarà addotto contro la decisione del giudice farà riferimento al «neglectum iuris non mere processualis praescriptum» (cf can. 1645 § 2, 4°).
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 209-234.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 63; 91; 41 (2009) 370; 10 (1978) 257; 16 (1984) 60.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.