§ 3. Quod si iudex se incompetentem declaret, pars quae se gravatam reputat, potest intra quindecim dies utiles provocare ad tribunal appellationis.
§ 3. Che se il giudice si dichiara incompetente, la parte che si ritiene onerata, entro quindici giorni di tempo utile può ricorrere al tribunale di appello.
§ 3. Erklärt sich der Richter für unzuständig, so kann sich die Partei, die sich beschwert fühlt, innerhalb einer Nutzfrist von fünfzehn Tagen an das Berufungsgericht wenden.
c. 1610 § 3; PrM 28 § 2, 29.
Il § norma il caso nel quale il giudice a fronte di una eccezione di incompetenza (assoluta o relativa) si dichiara incompetente e, pertanto, rifiuta il suo ministero e il suo intervento: la decisione pone fine al giudizio (almeno in quel tribunale o di fronte a quel giudice) e pertanto ha vis sententiae definitivae (cf can. 1618). Di conseguenza si può esperire l’appello contro quella decisione di incompetenza, entro quindici giorni, al tribunale di appello. Ovviamente l’appello spetta alla parte che si sente onerata.
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 209-234.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 63; 91; 41 (2009) 370; 10 (1978) 257.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.