§ 1. Si exceptio proponatur contra iudicis competentiam, hac de re ipse iudex videre debet.
§ 1. Se è proposta una eccezione contro la competenza del giudice, della cosa deve decidere il giudice stesso.
§ 1. Wird eine Einrede gegen die Zuständigkeit des Richters vorgebracht, so muss der Richter selbst darüber entscheiden.
c. 1610 § 1.
Il § suppone un principio fondamentale del diritto processuale canonico: iudex est iudex suae competentiae, ossia solo il giudice giudica della sua competenza.
Ciò significa escludere che:
[1] altri – a di fuori dell’ordine giudiziario – determinino chi sia il giudice competente in una determinata causa;
[2] altri giudici (anche superiori) decidano il giudice competente in una determinata causa e in un determinato grado; anche il giudice che rigetti il libello per incompetenza, non può trasmetterlo ad un altro giudice indicandolo come giudice competente; anche il giudice di appello che dichiarasse nulla la sentenza del giudice inferiore per incompetenza assoluta del giudice, non può designare quale giudice sia di conseguenza competente;
[3] esistano strumenti processuali (anche giudiziali) deputati a risolvere dubbi circa il giudice competente in una determinata causa.
Di conseguenza a fronte di un dubbio che investe la competenza del giudice, l’eccezione di incompetenza (assoluta o relativa) deve essere opposta al giudice stesso e il medesimo giudice deciderà della sua competenza.
Naturalmente questa decisione del giudice sulla sua competenza avrà la possibilità di essere impugnata a norma del diritto e sarà – in questo caso – un altro giudice a decidere.
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 209-234.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 63; 91; 41 (2009) 370; 10 (1978) 257.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.