§ 2. Aliae exceptiones peremptoriae proponantur in contestatione litis, et suo tempore tractandae sunt secundum regulas circa quaestiones incidentes.
§ 2. Le altre eccezioni perentorie siano proposte nella contestazione della lite, e devono essere a suo tempo trattate secondo le regole proprie delle questioni incidentali.
§ 2. Sonstige prozessausschließende Einreden sind bei der Streitfestlegung vorzubringen und zu gegebener Zeit nach den Regeln über den Zwischenstreit zu behandeln.
c. 1629 § 2.
Le altre eccezioni perentorie, chiamate comuni, devono essere trattate secondo la normativa delle cause incidentali (cf cann. 1587-1591). Esse tendono a opporsi non già al processo, ma all’azione, attaccandone alcuni aspetti. Ne è esempio l’eccezione di prescrizione (cf can. 1492), con cui si sostiene che è trascorso un numero di anni tale da rendere l’azione non procedibile: il processo (che continua) verificherà la fondatezza dell’eccezione (se vi può essere prescrizione; se è realmente trascorso quel numero determinato di anni; …).
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 209-234.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 71; 97; 41 (2009) 370; 10 (1978) 258.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.