§ 1. Exceptiones rei iudicatae, transactionis et aliae peremptoriae quae dicuntur litis finitae, proponi et cognosci debent ante contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi probet se oppositionem malitiose non distulisse.
§ 1. Le eccezioni di cosa giudicata, di transazione e le altre perentorie dette litis finitae devono essere proposte ed esaminate prima della contestazione della lite; chi le sollevasse più tardi non deve essere respinto, ma sia condannato a pagare le spese, a meno che non provi di non aver maliziosamente differito l’opposizione.
§ 1. Einreden, dass bereits rechtskräftig entschieden oder ein Vergleich geschlossen worden sei, und andere prozessausschließende Einreden, die litis finitae genannt werden, müssen vor der Streitfestlegung vorgebracht und entschieden werden; wer solche Einreden erst später einbringt, darf nicht abgewiesen werden, wird aber zu den Kosten verurteilt, außer er weist nach, dass er seinen Einspruch nicht böswillig hinausgezögert hat.
c. 1629 § 1.
Le più incisive sono le eccezioni cosiddette eccezioni litis finitae, ossia che, una volta accolte, costringerebbero il giudice a proclamare che la lite (presupposto del processo) è finita. Si prenda, per esempio, l’eccezione di cosa giudicata (exceptio rei iudicatae): sull’oggetto del processo che si vorrebbe instaurare vi è già stato un pronunciamento giudiziale passato in giudicato (cf can. 1641); di transazione (vi è già stato un accordo transattivo) o di giudizio arbitrale (cf can. 1713-1716).
Devono essere proposte e esaminate prima o nella contestazione della lite.
La proposizione di queste eccezioni dopo la contestazione della lite non può essere in nessun caso rigettata dal giudice a causa del ritardo. Non vige in questo caso la presunzione di rinuncia all’eccezione per la mancata proposizione dell’eccezione nella contestazione della lite: si tratta, infatti, di diritti in gioco diversi (cf Lega-Bartoccetti, I, 260-261).
La condanna alle spese si giustifica per il fatto che una delle parti, pur potendo impedire per tempo un processo inutile, non lo ha fatto, causando perciò consapevolmente un danno alle parti. È ammessa comunque la prova di mancato dolo nel ritardo.
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 209-234.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 71; 97; 41 (2009) 370; 10 (1978) 258.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.