§ 1. Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata.
§ 2. Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit.
§ 1. Le azioni riconvenzionali non possono essere validamente poste, se non entro trenta giorni dalla avvenuta contestazione della lite.
§ 2. Le medesime siano poi giudicate insieme all’azione convenzionale, cioè in pari grado con essa, a meno che non sia necessario giudicarle separatamente o il giudice non lo abbia ritenuto più opportuno.
§ 1. Widerklagen können gültig nur innerhalb von dreißig Tagen nach der Streitfestlegung eingebracht werden.
§ 2. Sie werden jedoch zusammen mit der Hauptklage entschieden, d. h. in gleicher Instanz, außer es ist eine getrennte Verhandlung erforderlich oder der Richter hält sie für zweckdienlicher.
§ 1: c. 1630 § 1.
§ 2: c. 1630 § 2.
L’azione riconvenzionale Aspetto processuale
L’opposizione della parte convenuta all’azione può assumere la forma di azione riconvenzionale («reconventio»; cf can. 1494 §1): con essa il convenuto si trasforma a sua volta in attore, introducendo o un’azione connessa (cf can. 1414) oppure un’azione che, nel suo contenuto o oggetto, si oppone a quella iniziale. Con la prima fattispecie («propter causae nexum cum actione principali») si ha un’estensione del concetto di azione riconvenzionale rispetto al CIC17 che contemplava l’azione riconvenzionale solo «ad submovendam vel minuendam eius [= actoris] petitionem» (can. 1690 § 1).
Per l’aspetto sostantivo e la possibile estensione della riconvenzionalità alle cause matrimoniali cf commento al can. 1494.
Il canone si limita agli aspetti più strettamente processuali, anzi procedurali, lasciando ogni altra normativa al titolo V De actionibus et exceptionibus ed in specie ai cann. 1494-1495.
L’azione riconvenzionale deve essere proposta ad validitatem entro trenta giorni dall’avvenuta contestazione della lite (cf can. 1463 § 1). Si coarta drasticamente in questo modo il termine amplissimo previsto dal can. 1630 § 1 CIC17 che consentiva di proporre l’azione riconvenzionale in qualsiasi momento prima della sentenza definitiva. Poiché però l’azione riconvenzionale richiede spesso un’istruzione propria, anche se connessa con quella dell’azione principale, e comunque costituisce sempre un intralcio al percorso dell’azione convenzionale, i limiti di proposizione nel processo sono molto rigidi: in un primo momento prevalse la proposta di limitarne l’introduzione prima della conclusione in causa (cf Communicationes 10 [1978] 259); poi in limine promulgationis si optò per un termine più drastico.
Sempre per evitare ritardi nella trattazione della causa convenzionale, il giudice può ritenere più opportuno che l’azione riconvenzionale sia giudicata separatim (cf can. 1463 § 2). Può richiedere una trattazione separata anche la relazione sostanziale tra le cause stesse, che richieda logicamente la soluzione previa di una causa rispetto all’altra.
In dottrina si discute se la nuova fattispecie di azione riconvenzionale introdotta dal can. 1494 § 1 («propter causae nexum cum actione principali») soggiaccia o no ai limiti supplementari (cf can. 1463) stabiliti per l’azione riconvenzionale. La ragione del dubbio consiste nella vicinanza creatasi con questa nuova fattispecie con l’azione (causa) semplicemente connessa (cf can. 1414).
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 209-234.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 71; 97; 41 (2009) 370; 10 (1978) 258-259.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.