§ 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest.
§ 3. Si Episcopus sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando.
§ 4. Si recusatio opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem vinculi aut alios tribunalis administros, de hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit.
§ 2. Circa la ricusazione decide il Vicario giudiziale; se è lui stesso ad essere ricusato decide il Vescovo che presiede il tribunale.
§ 3. Se il Vescovo stesso è giudice e contro di lui va la ricusazione, si astenga dal giudicare.
§ 4. Se la ricusazione viene fatta contro il promotore di giustizia, il difensore del vincolo o gli altri ministri del tribunale, su questa eccezione decide il presidente del tribunale collegiale o il giudice stesso, se è unico.
§ 2. Über die Ablehnung entscheidet der Gerichtsvikar; wird er selbst abgelehnt, so entscheidet darüber der Bischof, der Gerichtsherr ist.
§ 3. Ist der Bischof Richter und richtet sich die Ablehnung gegen ihn, so hat er sich der richterlichen Tätigkeit zu enthalten.
§ 4. Richtet sich die Ablehnung gegen den Kirchenanwalt, Bandverteidiger oder sonstige Gerichtspersonen, so entscheidet über diese Einrede der Vorsitzende des Kollegialgerichtes bzw. der Einzelrichter.
§ 2: c. 1614 § 1; PrM 31 § 1.
§ 3: c. 1614 § 2; PrM 31 § 2.
§ 4: c. 1614 § 3; PrM 31 § 3.
I paragrafi 2-4 in modo scolastico indicano l’autorità alla quale la parte deve presentare la eccezione di ricusazione, che è la medesima autorità alla quale spetta risolvere la questione, ossia decidere se accettare o respingere l’istanza di ricusazione. Se è sospettato un giudice (§ 2) Se è sospettato il promotore di giustizia, il difensore del vincolo o un altro ministro ( § 4) Se è sospettato il Vicario giudiziale (§ 2) Se è sospettato il vescovo (§ 3) Origine del § 3 Interpretazione Se è sospettato un giudice della Rota Romana Se è sospettata la maggior parte dei giudici o tutto il collegio nella Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna Se è sospettato un giudice della Segnatura Apostolica Se è sospettato un cardinale giudice della Segnatura Apostolica
L’autorità è individuata in base al soggetto ricusato (giudice o ministro sospetto), che è stato designato ad intervenire nella causa.
Non può essere ricusato invece un tribunale qua talis e neppure un collegio di giudici. La ricusazione è sempre personale. Nel caso ci si può rivolgere alla Segnatura Apostolica che può intervenire, per esempio, con una proroga di competenza.
Decide l’eccezione (= ricusazione) il Vicario giudiziale, al quale si deve presentare l’istanza.
Ciò vale sia se si tratti di uno dei tre giudici del collegio, al quale è affidata la causa, sia del giudice unico titolare della causa.
Decide l’eccezione (= ricusazione) il preside del collegio al quale è affidata la causa o il giudice unico titolare della causa.
Decide l’eccezione (= ricusazione) il vescovo Moderatore del tribunale. Ciò vale – si noti bene – se il Vicario giudiziale è sospettato in quanto giudice in un collegio, al quale è affidata la causa, o in quanto giudice unico titolare della causa. È quindi ricusabile:
– nella causa di ricusazione contro un giudice, in quanto in questa causa il Vicario giudiziale svolge la funzione giudicante (cf supra, § 2);
– nella causa di nullità del matrimonio a norma del can. 1676 §§ 1-3.
Non è prevista la ricusazione del Vicario giudiziale in quanto svolge solo le funzioni di Vicario giudiziale, senza essere giudice nella causa. Nel caso si può accedere alla Segnatura Apostolica denunciando un interesse del Vicario giudiziale nella causa.
Tutto quanto sopra illustrato vale se è sospettato il Vicario giudiziale aggiunto.
Premessa
È anzitutto necessario precisare che il vescovo non può essere ricusato:
– in quanto vescovo Moderatore del tribunale, ma solo se interviene nella causa come giudice in un collegio, al quale è affidata la causa, o come giudice unico titolare della causa;
– in quanto vescovo, ma solo in quanto vescovo diocesano che interviene nella causa come giudice in un collegio, al quale è affidata la causa, o come giudice unico titolare della causa. Un vescovo titolare (ausiliare, emerito, diocesano in un’altra diocesi, diocesano in un tribunale interdiocesano) che faccia parte di un collegio in una causa o sia giudice unico titolare della causa (oppure difensore del vincolo o un altro ministro), se è sospetto viene giudicato secondo la norma generale (rispettivamente dal Vicario giudiziale o dal preside del collegio).
La tradizione aveva trovato nel can. 1614 § 2 CIC17 una sintesi: all’ordinario sospettato era data un’alternativa: astenersi dal giudicare o rimettere la eccezione di sospetto al giudice superiore, ossia al tribunale di appello.
Su questa linea rimase il primo Schema del Codice (cf Communicationes 41 [2009] 366). Nell’ulteriore esame (1978) fu proposto e a tutti i consultori piacque omettere il secondo corno dell’alternativa (cf ibid., 10 [1978] 251).
Duplice l’interpretazione del caso. Vi sono autori che deducono dalla lettera del canone che la semplice e nuda opposizione di una recusazione avverso il vescovo, impone e comporta la astensione: per il solo fatto di essere ricusato il vescovo deve astenersi. Vi sono altri autori che ammettono variamente l’accesso ad una istanza di verifica della fondatezza della ricusazione, collocandola ora nell’uno ora nell’altro dei tribunali della Sede Apostolica.
Parrebbe più coerente con l’impianto complessivo dell’ordinamento processuale ammettere che il vescovo, ricevuta la ricusazione, sia competente a svolgere un esame sulla legittimità della sua proposizione («an legitima sit recusationis oppositio»; per esempio, se sia stata opposta in terminis, da chi è parte abile, ecc.), non sulla sua fondatezza (ossia sul merito della ricusazione: causa, prove ecc.).
Se dall’esame della legittimità il vescovo decide di non astenersi, spetta alla parte interessata la denuncia alla Segnatura Apostolica in quanto investita del compito di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia.
Decide l’eccezione (= ricusazione) la Segnatura Apostolica (cf can. 1445 § 1, 3°; art. 122, 3° PB; artt. 33, 4°; 62-65 LP), se è giudice nel turno al quale è affidata la causa. Lo stesso vale per il Decano, sempre in quanto giudice nel turno al quale è affidata la causa.
La ricusazione di uditori rotali e del Decano al di fuori dell’esercizio del munus iudiciale nella causa (cf, per esempio, i due giudici uditori più anziani nell’esercizio delle loro competenze) non è prevista. Rimane salva la denuncia alla Segnatura Apostolica.
Decide l’eccezione (= ricusazione) la Segnatura Apostolica (cf art. 27, Normas orgánicas y procesales del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, 2 ottobre 1999, in AAS 92 (2000) 11).
Ciò dipende dalla peculiare normativa, secondo la quale, un’eccezione di sospetto nella Rota Spagnola è decisa da un turno designato dal Nunzio Apostolico (cf ibid.).
Decide l’eccezione (= ricusazione) il Prefetto della Segnatura Apostolica (cf art. 24 § 2 LP).
Decide l’eccezione (= ricusazione) il Romano Pontefice (cf art. 24 § 2 LP). Lo stesso vale se il Prefetto della Segnatura Apostolica, non ancora creato cardinale, svolgesse la funzione di giudice e fosse sospettato.
Jenkins, R.E., Safeguarding the administration of Justice: Judicial Abstention and Recusal in Canonical Perspective, in «Periodica de re canonica» 93 (2004) 389-434.
Montini, G.P., Astensione e ricusazione del Vescovo giudice. Alcune questioni sul can. 1449 §3, in «Periodica de re canonica», di prossima pubblicazione.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 64-65; 92; 41 (2009) 366; 10 (1978) 251.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.