Can. 1449 § 1

§ 1. In casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare.

c. 1614 § 1; PrM 31 § 1; CIV Resp. I, 1 iul. 1976 (AAS 68 [1976] 635).

La ricusazione è lo strumento processuale posto nelle mani delle parti per urgere autoritativamente l’astensione di chi deve intervenire nel giudizio e si trovi in una delle menzionate situazioni (cf can. 1448 § 1) in cui è oggettivamente in pericolo o in dubbio l’imparzialità.
La ricusazione è una eccezione (exceptio suspicionis), di carattere processuale, di natura dilatoria (cf can. 1459 § 2), che deve essere proposta prima della contestazione della lite o comunque appena si viene a conoscenza della situazione di sospetto.
La parte può suggerire in un primo momento informalmente la causa di sospetto e attendere la reazione del giudice o del ministro sospettato; se il suggerimento non ha effetto, la parte può presentare la eccezione di sospetto (= ricusazione) contro il giudice o il ministro sospettato. Lo svolgimento della questione (causa incidentale) avviene secondo la procedura del can. 1451 § 1.
La parte non è obbligata a presentare la ricusazione: è una sua facoltà.

 

La parte che può ricusare
Può ricusare il giudice o il ministro sospetto, chi riveste nel giudizio il ruolo di parte, ossia:
– parte attrice;
– parte convenuta;
– promotore di giustizia;
– difensore del vincolo;
– terzo interessato;
– parte civile in un giudizio penale.
La facoltà di ricusazione impone ovviamente che prima della contestatio litis (in occasione della citazione) sia comunicato alle parti il nominativo sia del giudice sia dei ministri che interverranno nella causa, in modo da consentire l’esercizio della ricusazione. Lo stesso vale per ogni mutamento del giudice o di un ministro che avvenga durante il processo.

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Jenkins, R.E., Safeguarding the administration of Justice: Judicial Abstention and Recusal in Canonical Perspective, in «Periodica de re canonica» 93 (2004) 389-434.
Montini, G.P., Astensione e ricusazione del Vescovo giudice. Alcune questioni sul can. 1449 §3, in «Periodica de re canonica», di prossima pubblicazione.

In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 64-65; 92; 41 (2009) 366; 10 (1978) 251.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.