Recusatione admissa, personae mutari debent, non vero iudicii gradus.
Ammessa la ricusazione, le persone devono essere sostituite, ma non cambia il grado di giudizio.
Wird der Ablehnung stattgegeben, so müssen die Personen ausgewechselt werden; eine Änderung im Rechtszug tritt jedoch nicht ein.
c. 1615 § 1; PrM 32 § 1
Il canone enuncia solo il principio generale da applicare dopo che l’eccezione di ricusazione è stata risolta affermativamente, ossia che realmente il giudice o il ministro è sospetto, essendo provata nel caso una delle cause di sospetto di cui al can. 1448 § 1.
E il principio generale è il seguente: la causa rimane nel grado di giudizio nel quale si trova, ossia non viene, per esempio, trasferita al tribunale di appello. Ciò accade perché la ricusazione è sempre personale, attiene cioè alla singola persona o alle singole persone, e mai al tribunale, ossia all’istituzione qua talis.
Se per il principio generale non cambia il grado di giudizio, il successo della ricusazione comporterà solo il cambiamento delle persone, cioè la sostituzione della persona o delle persone risultate sospette.
La sostituzione della o delle persone sospette avviene secondo la normativa generale che si applica quando un giudice o un ministro non è più in grado di svolgere il suo ufficio:
– il giudice sarà così sostituito dal Vicario giudiziale: il provato sospetto è senz’altro una gravissima causa per sostituire il giudice secondo il can. 1425 § 5;
– se il giudice sospettato è il Vicario giudiziale, sarà lo stesso Vicario giudiziale a nominare un altro giudice;
– se il giudice sospettato è il vescovo e se il vescovo era giudice unico, la causa verrà ipso facto deferita al tribunale, ove il Vicario giudiziale provvederà alla nomina del giudice;
– se il giudice sospettato è il vescovo e se il Vescovo era giudice nel collegio, il Vicario giudiziale sostituirà il vescovo con un altro giudice del tribunale (cf can. 1425 § 5).
Jenkins, R.E., Safeguarding the administration of Justice: Judicial Abstention and Recusal in Canonical Perspective, in «Periodica de re canonica» 93 (2004) 389-434.
Montini, G.P., Astensione e ricusazione del Vescovo giudice. Alcune questioni sul can. 1449 §3, in «Periodica de re canonica», di prossima pubblicazione.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 66; 93; 41 (2009) 366; 10 (1978) 251-252.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.