§ 1. Quaestio de recusatione expeditissime definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint.
§ 1. La questione circa la ricusazione deve essere definita con la massima celerità, udite le parti, il promotore di giustizia o il difensore del vincolo, se intervengono in causa e non siano stati essi stessi ricusati.
§ 1. Die Frage der Ablehnung ist auf schnellstem Weg zu entscheiden, nachdem die Parteien sowie der Kirchenanwalt oder der Bandverteidiger dazu angehört worden sind, sofern sie am Verfahren beteiligt sind und die Ablehnung nicht gegen sie gerichtet ist.
c. 1616; PrM 33.
La causa incidentale o preliminare e il conseguente processo di ricusazione prende avvio dall’istanza di ricusazione presentata all’autorità competente (cf supra) dalla parte. Udite le parti, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo Dev’essere udito chi è sospettato? Decisione e impugnazioni
È introdotta con un libello (cf, per analogia, cann. 1501 e seguenti). Non si ha pertanto ricusazione da una denuncia o da un procedimento ex officio. Non è il libello la semplice richiesta di astensione. Il libello, infatti, deve conseguire al rifiuto o al diniego di astenersi dal giudizio.
Nel libello vanno indicate chiaramente ed esaustivamente le ragioni della ricusazione (del sospetto) e, eventualmente, i documenti o le prove sulle quali l’eccezione si basa.
Il libello è trasmesso («pubblicato» o notificato) dall’autorità competente a risolvere l’eccezione (cf supra) alle (altre) parti, dando loro un tempo congruo determinato (piuttosto breve, per esempio quindici giorni) per prendere posizione sulla ricusazione.
Tra le parti sono da annoverare anche il promotore di giustizia e il difensore del vincolo. A due condizioni:
1) se intervengono nella causa;
2) se non sono essi stessi ricusati.
Riguardo alla condizione 1), è stata sollevata la questione «ut promotor iustitiae semper audiatur etiamsi causae non intersit, quia quaestio de recusatione pertinet ad bonum publicum» (cf Communicationes 10 [1978] 252). La risposta data evita il problema: «Consultoribus autem placet § 1 uti est» (ibid.). Si ritiene che, data la motivazione (il bene pubblico), certamente coinvolto nella ricusazione, se il promotore di giustizia non interviene nella causa principale, deve essere convocato e interpellato, come una parte, nella causa incidentale sulla ricusazione.
Riguardo alla condizione 2), ossia se il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, che intervengono nella causa e sono uno o entrambi ricusati, ci si può chiedere se, nel caso, è omessa la presenza e l’intervento nella causa di un promotore di giustizia e/o di un difensore del vincolo. Si ritiene che, nel momento in cui sono ricusati il promotore di giustizia e/o il difensore del vincolo, chi giudica la causa di ricusazione deve far intervenire nella causa incidentale un (altro) promotore di giustizia e/o un altro difensore del vincolo, che nelle loro funzioni, prendano posizione sul libello di ricusazione.
Il § 1 tace al riguardo. Ma l’istanza di ricusazione se non all’inizio, come prevederebbe l’economia del giudizio, certamente se presentata nel corso del processo, deve essere almeno significata se non comunicata o trasmessa al giudice ricusato: ciò può contribuire alla soluzione del caso attraverso l’astensione del giudice, che può avvenire dopo la presentazione della ricusazione e, nel caso, far cessare ipso facto la eccezione e la causa. Ma contribuisce anche ad evitare i pericoli di cui al paragrafo successivo.
Anche al giudice (o ministro) sospettato spetta – se crede – di prendere posizione sul libello di ricusazione.
La definizione (affermativa o negativa) della exceptio suspicionis dev’essere rapida. Deve essere motivata e notificata.
Non è soggetta ad appello («expeditissime»: cf cann. 1451 § 1 e 1629, 5°).
La possibilità di esperire, contro il rigetto della eccezione di ricusazione, la querela di nullità e la domanda di restitutio in integrum (non esclusa dalla giurisprudenza rotale risalente: cf per esempio una Poenarum. Incidentis de suppletiva probatione admittenda et Restitutionis in integrum, coram Guglielmi, 30 luglio 1930, in SRRDec. XXII, 501, n. 10) dipende dall’interpretazione del concetto vigente piuttosto stretto di decreto vim sententiae definitive habens (cf can. 1618).
Jenkins, R.E., Safeguarding the administration of Justice: Judicial Abstention and Recusal in Canonical Perspective, in «Periodica de re canonica» 93 (2004) 389-434.
Montini, G.P., Astensione e ricusazione del Vescovo giudice. Alcune questioni sul can. 1449 §3, in «Periodica de re canonica», di prossima pubblicazione.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 66; 93; 41 (2009) 367; 10 (1978) 252.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.