Omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de munere rite et fideliter implendo praestare debent.
Tutti coloro che compongono il tribunale o in esso collaborano devono prestare giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l’ufficio.
Alle Personen, die das Gericht bilden oder darin mitwirken, müssen einen Eid ablegen, ihre Aufgabe ordnungsgemäß und getreu zu erfüllen.
c. 1621; PrM 20.
Professio fidei
Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet:
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.
Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.
Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium episcoporum enuntiant cum Magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant.
Congregatio de Doctrina Fidei, Professio fidei, 29 iunii 1998, in AAS 90 (1998) 542-543.
Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo
Ego N. in suscipiendo officio [vicarii iudicialis, iudicis, …] promitto me cum catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione. Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga Ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris praescripta, exercendum vocatus sum. In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctrinas iisdem contrarias devitabo. Disciplinam cunctae Ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice Iuris Canonici continentur, servabo. Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque Episcopis dioecesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur. Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.
Congregatio de Doctrina Fidei, Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, 29 iunii 1998, in AAS 90 (1998) 543-544.
Professione di fede
Io N. N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con Magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio episcopale propongono quando esercitano il loro Magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.
Conferenza Episcopale Italiana, “Professione di fede”, in NCEI 24 (1990) 180-181.
Giuramento di fedeltà nell’assunzione di un ufficio da esercitarsi a nome della Chiesa
Io N. N., nell’assumere l’ufficio di …, prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.
Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri, ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.
Nell’esercitare l’ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro, trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.
Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché l’azione apostolica, da esercitare a nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.
Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.
Conferenza Episcopale Italiana, “Giuramento di fedeltà nell’assumere un Ufficio da esercitare a nome della Chiesa”, in NCEI 24 (1990) 181-182.
Il previgente Codice attribuiva importanza al giuramento richiesto ai membri e collaboratori del tribunale, diffondendosi nella specificazione di coloro che erano abilitati a ricevere il giuramento (cf can. 1620 §§ 1-2), come pure quanto alla sua forma (cf can. 1621 § 1). Il testo della professione di fede e del giuramento Per i giudici Per gli altri ministri e collaboratori
Il presente canone è frutto di una volontà di forte semplificazione (cf Communicationes 10 [1978] 254). Per alcuni elementi di applicazione sarà necessario riferirsi indicativamente alla normativa previgente.
La semplificazione è da un lato coerente con il minor peso attribuito nella società odierna al giuramento, mentre può apparire incoerente con la volontà di promuovere nella Chiesa un autonomo e progredito diritto disciplinare (cf, in ambito giudiziario, gli artt. 75 § 2 e 111 § 2 DC).
Dovrà quindi il diritto particolare o peculiare o statutario dare una normativa dettagliata sia quanto al giuramento sia quanto alla delineazione degli uffici, il cui compimento fedele si promette solennemente nel giuramento.
Per il Vicario giudiziale e il Vicario giudiziale aggiunto
Il can. 833, 5° sottopone all’obbligo di emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, il Vicario giudiziale, alla presenza del vescovo diocesano o di un suo delegato. Ciò vale in forma identica per il Vicario giudiziale aggiunto.
Con la pubblicazione della formula della professione di fede, la Congregazione per la dottrina della fede ha pubblicato la formula del giuramento di fedeltà e vi ha assoggettato anche il Vicario giudiziale (e Vicario giudiziale aggiunto).
Salvo disposizioni particolari, si può ritenere che si debba applicare anche ai giudici la normativa sulla professione di fede e il giuramento prevista per i Vicari giudiziali.
Salvo disposizioni particolari, si può ritenere che si debba usare per il giuramento la formula promulgata dalla Congregazione per la dottrina della fede.
Bertone, T., Giuramento di fedeltà. Considerazioni canonistiche, in «L’Osservatore Romano» 19 aprile 1989, 7.
Brugnotto, G., Il giuramento (can. 1199), in QDE 25 (2012) 65-74.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 69; 94; 41 (2009) 367-368; 10 (1978) 253-254.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.