§ 3. Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum.
§ 3. Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori.
§ 3. Sooft die Natur einer Sache oder der Beweise so beschaffen ist, dass aus der Bekanntgabe der Prozessakten oder Beweise der Ruf anderer gefährdet wird oder dass Anlass zu Streit oder Ärgernis oder ein sonstiger Nachteil dieser Art entstehen würde, kann der Richter Zeugen, Sachverständige, Parteien und deren Anwälte oder Prozessbevollmächtigte eidlich zur Geheimhaltung verpflichten.
c. 1623 § 3; PrM 130 § 1.
Con una piccola trasposizione stilistica, il § riprende alla lettera il can. 1623 § 3 CIC17.
Il segreto processuale può essere costituito anche dal giudice, che intraveda o preveda che la divulgazione di atti o di prove possa nuocere al di fuori del processo.
Non è escluso che il giudice possa imporre il segreto anche a protezione dello svolgersi efficace del processo (per non inficiare le prove da raccogliere): si pensi, per esempio, ad una domanda dell’interrogatorio nella quale si cita qualche passo degli atti per avere una controprova; il teste potrebbe rivelare questa parte degli atti della quale è venuto a conoscenza ad un altro teste, rendendolo prevenuto.
È quindi un segreto posto a discrezione del giudice, il quale dovrà avvertire gli interessati e sottoporre loro il giuramento di mantenere il segreto.
Soggetti a questo segreto sono tutti coloro che partecipano al processo, esemplificativamente elencati nel § 3. Questo segreto si aggiunge per i periti e gli avvocati a quello al quale questi sono astretti in forza del loro ufficio.
Il giudice lo sottopone all’inizio della sessione in modo tale che se fosse rifiutato il giudice abbia la possibilità di regolarsi di conseguenza nella conduzione della sessione.
Esempi
Gli artt. 232 §§ 1-2 e 234 DC sono esempi di applicazione del can. 1455 § 3 nella fattispecie della pubblicazione degli atti.
Se il giudice ritiene che neppure il giuramento possa assicurare il mantenimento del segreto, può procedere – nei casi previsti e nelle modalità previste – alla esclusione dalle udienze (cf can. 1559) o alla segretazione degli atti (cf can. 1598).
Grocholewski, Z., Tutela penale della famiglia nei processi canonici di nullità di matrimonio, in La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa, Roma 1987, 451-460.
Kandler, J., Zur Verschwiegenheitspflicht des Zeugen im kirchlichen Eheprozeß, in Gnade und Recht. Beiträge aus Ethik, Moraltheologie und Kirchenrecht. Festschrift für Gerhard Holotik zur Vollendung des 60. Lebensjahres, Frankfurt 1999, 361-375.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 69; 95; 41 (2009) 368; 10 (1978) 254.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.