§ 1. In iudicio poenali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores tenentur ad secretum officii servandum.
§ 1. I giudici e i collaboratori del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti.
§ 1. Richter und Gerichtspersonen sind zur Wahrung des Amtsgeheimnisses verpflichtet, in einer Strafsache stets, in einer Streitsache aber dann, wenn den Parteien aus dem Bekanntwerden einer Prozesshandlung Schaden erwachsen könnte.
c. 1623 § 1.
Art. 4, § 1: Franciscus, Litterae apostolicae motu proprio datae Vos estis lux mundi, 7 maggio 2019, in «L’Osservatore Romano» 10 maggio 2019, 10.
«il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell’articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d’ufficio».
N. 4.: Secretaria Status, Rescriptum ex Audientia SS.mi, Instructio, 6 dicembre 2019, in «L’Osservatore Romano» 18 dicembre 2019, 5.
«Il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili».
Il segreto processuale può essere inteso in vari modi, a seconda del fine che si propone. Vi è il segreto che tutela il processo, ossia quel segreto che consente di procedere alla istruzione più efficace per il raggiungimento della verità. Vi è il segreto che tutela dal processo interessi extraprocessuali, ossia quel segreto che impedisce di nuocere con notizie assunte in processo a persone direttamente o indirettamente coinvolte nel processo.
Dalla impostazione del § 1 pare doversi riferire qui preferibilmente a quest’ultimo concetto: «se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti».
Questo segreto incombe anzitutto sui giudici.
Esso obbliga anche gli adiutores tribunalis, che sono tutti coloro che sono chiamati a svolgere un ufficio nel tribunale (Vicario giudiziale, assessori, cancellieri, notai, impiegati).
L’oggetto di questo segreto processuale attiene alle cause penali in ogni loro aspetto e alle altre cause solo per quanto può recare danno alle parti. [/expander_maker id="1"]
Sanzioni
La violazione del segreto d’ufficio (così denominato dal § 1) comporta varie sanzioni:
– penali: cf can. 1457 (cf, per esempio, art. 75 § 1 DC); naturalmente perché possano essere inflitte pene dovranno essere verificati tutti i presupposti di un delitto e, in modo particolare nel caso, il dolo;
– disciplinari: cf, per esempio, art. 75 § 2 DC; le sanzioni disciplinari possono sostituire quelle penali a discrezione dell’autorità competente oppure possono intervenire quando è assente nella fattispecie un presupposto penale, ma è pur presente, per esempio, la colpa, sufficiente per l’inflizione di sanzioni disciplinari;
– risarcitorie: cf, per esempio, art. 75 § 3 DC; si tratta dei provvedimenti che intervengono su richiesta delle parti lese, in seguito o al posto delle sanzioni penali o disciplinari.
Rientrano, invece, nella normativa generale le fattispecie nelle quali si procurano danni ad altri (non alle parti) attraverso la rivelazione di materie soggette al segreto d’ufficio, oppure si violano altri tipi di segreto, cui si è tenuti per le più varie ragioni (non escluso, eventualmente, il giuramento).
Normative recenti che esimono dal segreto d’ufficio
Alcuni recenti interventi (cf supra) hanno inteso intervenire sul segreto d’ufficio. Qui si affronterà la questione solo per quanto attiene al prescritto del can. 1455 § 1.
Con l’art. 4 § 1 del motu proprio Vos estis lux mundi:
– si interviene principalmente sul giudice, ministro e collaboratore del tribunale, che siano chierici: infatti solo questi (chierici) sono tenuti a segnalare notizie circa i delitti in oggetto; per i giudici, ministri e collaboratori laici del tribunale non vi è obbligo di segnalazione e pertanto l’intervento ha minore importanza;
– che la segnalazione non costituisca violazione del segreto d’ufficio non significa che non possa costituire violazione di un’altra forma di segreto al quale sono tenuti giudici, ministri e collaboratori del tribunale; ciò sia detto in riferimento almeno a due aspetti:
* il segreto (processuale in senso largo) tutela la ricerca della verità in quanto la propalazione (o anche la mera liceità e possibilità di propalazione) di notizie fuori dall’ambito processuale disincentiva parti e testi alla collaborazione con il giudice;
* non può essere considerato libero da ogni obbligo di segreto il giudice, ministro o collaboratore del tribunale che non avverta previamente le parti e i testi che quanto diranno potrà essere propalato al di fuori del processo;
– la segnalazione in oggetto va ritenuta in riferimento esclusivamente alle fattispecie di cui all’art. 1 del medesimo motu proprio, permanendo integro il segreto d’ufficio per ogni altra fattispecie di delitto.
Con il n. 4 del Rescriptum ex Audientia SS.mi (cf supra):
si interviene sulla materia di cui al n. 1, precedentemente coperta dal segreto pontificio;
– i giudici, ministri e collaboratori del tribunale di fronte a obblighi sanciti da autorità statali in riferimento alla materia di cui al punto 1 posso adempiervi senza che possa essere loro imputato l’obbligo del segreto d’ufficio e la sua violazione. Non è escluso dal tenore del testo che possano avvalersi delle esenzioni previste dalle leggi statali né che altri di fronte alle autorità statali possano eccepire il segreto d’ufficio quanto alla loro collaborazione. [/expander_maker]
Échappé, O., A Propos d’un arrêt récent de la Cour d’Appel de Nouméa du 28 septembre 1987 / Le secret professionel des juges et autres membres des officialités devant la Cour de Cassation, in «L’année canonique» 30 (1987) / 32 (1989) 307-318 / 221-228.
Grocholewski, Z., Tutela penale della famiglia nei processi canonici di nullità di matrimonio, in La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa, Roma 1987, 451-460.
King, W.L. – Vondenberger, V., Can. 1455. Argument against Civil Law Subpoena for the Acts of a Marriage Case, in «Roman Replies» 2018, 183-201.
Rhode, U., La riservatezza delle informazioni ricevute nell’accompagnamento spirituale, in «Periodica de re canonica» 110 (2021) di prossima pubblicazione.
Saint-Louis, E., Le secret d’office du juge ecclésiastique: Application du canon 1455 du CIC/83 par rapport au bien commun, in «Studia canonica» 51 (2017) 661-662.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 69; 95; 41 (2009) 368; 10 (1978) 254.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.