Iudex et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur.
Al giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio.
Dem Richter und allen Gerichtspersonen ist verboten, gelegentlich ihrer gerichtlichen Tätigkeit irgendwelche Geschenke anzunehmen.
c. 1624.
Il prescritto del can. 1456 non è per sé riconducibile alla sfera degli abusi sanzionati e, di fatto, si distingue dal can. 1457; anche l’art. 75 § 1 DC non lo elenca tra le fonti di diritto penale.
Si tratta piuttosto di una norma ad praecavendum: i donativi possono anche di fatto non inclinare il giudice, i ministri e i collaboratori del tribunale ad essere parziali verso i donatori o verso le intenzioni dei donatori, ma sempre e comunque inquinano l’immagine della giustizia imparziale, e ciò solo per il fatto di essere donati.
Sono compresi nel concetto di «dona» oggetti materiali, denaro, ma anche favori, lodi e promesse. La proibizione attiene all’accettare, non per sé al donare: è colpito chi accetta.
Diverso è il caso nel quale i donativi avvengano «ut quis, munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat» (can. 1386) e i medesimi siano accettati al medesimo fine (cf can. 1386): questo è delitto di corruzione.
Nel can. 1456 è semplicemente vietata, secondo una norma assolutamente tradizionale, l’accettazione di donativi. Giuramenti di giudici, ministri e collaboratori di tribunali, come pure invocazioni e leggi speciali o peculiari, ripetono la stessa disposizione normativa.
Si può ritenere che la violazione del prescritto del can. 1456 non è in sé penalmente sanzionata, ossia il canone non contiene una sanzione penale; può però essere sanzionato disciplinarmente o anche penalmente in forza di disposizioni speciali.
Si neutralizza la proibizione nel momento in cui chi ricevesse, trasmette quanto ricevuto all’autorità cui il tribunale è soggetto, notificando questo al donatore: cf, per esempio, SSAT, prot. n. 37879/13 VAR.
La remunerazione del giudice, dei ministri e dei collaboratori del tribunale
La adeguata remunerazione dei ministri del tribunale da parte dell’amministrazione pubblica è stata storicamente, e lo è tuttora, una buona difesa e prevenzione dagli abusi che possono ricorrere nel dare giustizia, oltre che atto di giustizia e strumento che favorisce l’aggiornamento e la dedicazione dei ministri stessi.
Fedele, P., La responsabilità del giudice nel processo canonico, in «Ephemerides iuris canonici» 35 (1979) 210-214.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 69; 95; 41 (2009) 368; 10 (1978) 255.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.