§ 2. Iisdem sanctionibus subsunt tribunalis ministri et adiutores, si officio suo, ut supra, defuerint; quos omnes etiam iudex punire potest.
§ 2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e i collaboratori del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire.
§ 2. Denselben Strafandrohungen unterliegen Gerichtspersonen und Gehilfen des Richters, wenn sie ihre Amtspflicht in der genannten Weise verletzen; sie alle kann auch der Richter bestrafen.
c. 1625 § 3.
La Commissione per la riforma del Codice si è proposta ha fin dall’inizio di seguire in questo caso il can. 140 SN (cf Communicationes 38 [2006] 70). Per qualche tentativo di applicazione cf Z. Grocholewski, Tutela penale (cf infra): Il giudice competente
Con un procedimento inusuale per il diritto penale il § 2 estende le fattispecie penali elencate nel § 1 per il giudice, ad altri soggetti: ministri del tribunale (promotore di giustizia, difensore del vincolo, notaio) e collaboratori (cursori, impiegati ecc.).
Il fatto è inusuale in quanto in ambito penale le fattispecie devono essere accuratamente delineate e sono di stretta interpretazione. Qui, nel caso, non è facile delineare quali contorni assumano presso i ministri e collaboratori gli abusi delineati per i giudici. Alcuni sono semplicemente inapplicabili, altri con un’opera di analogia, ordinariamente vietata in diritto penale e qui invece richiesta legislativamente.
– per la prima e seconda fattispecie: «[…] non può sfuggire che specialmente il difensore del vincolo potrebbe concorrere in questi delitti – e quindi essere punito a norma dei canoni 1328-1329 – qualora sollevasse in modo fraudolento l’eccezione contro la competenza per s[é] evidente o non rilevasse doverosamente la incompetenza del tribunale» (ibid., 456);
– per la terza fattispecie: è la più semplice ad essere estesa a ministri e collaboratori;
– per la quarta fattispecie: «Occorre anche scorgere che in genere i delitti più gravi […] li potrebbe commettere, fra questi “altri addetti”, proprio il difensore del vincolo in quanto venisse meno al suo ufficio di “proporre ed esporre tutto ciò che ragionevolmente può essere addotto contro la nullità o lo scioglimento del matrimonio” (can. 1432)» (ibid., 456).
Il § 2 con la clausola finale sembra stabilire un foro di competenza speciale nel caso di un delitto di cui al medesimo paragrafo compiuto da ministri o collaboratori del tribunale. In realtà secondo gli Autori (Lega-Bartoccetti, Commentarius in iudicia ecclesiastica, I, 252) si darebbe un’opzione:
– la causa penale è trattata ad modum incidentis: il § 2 prevede la competenza penale del giudice che sta trattando la causa principale (e si può ritenere foro speciale);
– la causa penale è trattata come principale: si segue la normativa generale sui fori.
Grocholewski, Z., Tutela penale della famiglia nei processi canonici di nullità di matrimonio, in La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa, Roma 1987, 451-460.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 70; 96; 41 (2009) 369; 10 (1978) 255.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.