Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione.
Il giudice provveda tuttavia affinché la lite non si protragga troppo a lungo a causa della proroga.
Der Richter hat jedoch darauf zu achten, dass der Prozess nicht wegen Fristverlängerung allzu lange dauert.
c. 1634 § 3.
Art. 81, § 3 DC
Caveat tamen iudex ne nimis diuturna pertractatio causae fiat ex prorogatione.
In questo paragrafo si evidenzia la responsabilità del giudice che, concedendo eccessive (per numero e per ampiezza) proroghe ai termini, può frustrare la volontà del Legislatore che con i termini posti dalla legge ha inteso procurare la giusta celerità dei processi.
Il giudice non può accondiscendere alle proroghe dei termini richieste solo perché esse hanno trovato l’accordo delle parti: è il giudice dominus della causa e la celerità dei processi va oltre il bene delle parti che vi intervengono e che potrebbero aver qualche interesse a ritardare la causa.
Particolare attenzione va posta alle proroghe richieste dai patroni delle parti: in qualche caso può essere utile che il giudice comunichi alla parte la richiesta di proroga del proprio patrono, perché ne sia informata e, se del caso, provveda (cf, per analogia, art. 245 § 1 DC).
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 226-228.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 72; 98; 41 (2009) 371; 10 (1978) 260.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.