Ubi lex terminos haud statuat ad actus processuales peragendos, iudex illos praefinire debet, habita ratione naturae uniuscuiusque actus.
Dove la legge non fissa termini per il compimento degli atti processuali, li deve stabilire il giudice, tenuto conto della natura di ciascun atto.
Soweit das Gesetz keine Fristen festlegt, muss der Richter sie für die Durchführung von Prozesshandlungen bestimmen, wobei der Eigenart jeder einzelnen Prozesshandlung Rechnung zu tragen ist.
Si tratta di un canone che non ha fonte nel Codice previgente ed è stato introdotto nella prima fase di revisione del Codice (cf Communicationes 38 [2006] 72).
Il canone impone al giudice di integrare le disposizioni legali che prevedono atti processuali con la determinazione del termine entro il quale quegli atti processuali devono essere compiuti.
Il canone proposto si è mantenuto fermo nonostante la opposizione di alcuni consultori che lo ritenevano inutile, perché ovvio compito del giudice. Sarebbe stato più utile se avesse stabilito un termine oltre il quale il giudice non poteva disporre, ma ciò fu ritenuto impossibile, data la varietà degli atti processuali in oggetto (cf ibid.).
Il criterio in base al quale il giudice deve determinare il termine è la natura di ciascun atto processuale: l’indicazione della «natura» dell’atto comprende ovviamente la difficoltà della formazione di quell’atto, senza bisogno di specificarlo (cf Communicationes 10 [1978] 260), come pure la sua importanza all’interno del singolo processo.
Per alcuni atti processuali il termine, lasciato indeterminato dalla legge, è disposto da un’istruzione o dal regolamento del tribunale (cf can. 1602 § 3): in tal caso il giudice non è tenuto a emanare una propria disposizione a norma del can. 1466.
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 228.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 72; 98; 41 (2009) 371; 10 (1978) 260.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.