Licet actor vel pars conventa procuratorem vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis.
Benché l’attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore od un avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente in giudizio secondo il disposto del diritto o del giudice.
Selbst wenn ein Kläger oder eine belangte Partei einen Prozessbevollmächtigten oder Anwalt bestellt hat, sind sie dennoch stets verpflichtet, persönlich nach Weisung des Rechtes oder des Richters vor Gericht zu erscheinen.
c. 1647; PrM 45.
Instructio Dignitas connubii, art. 96:
Licet coniux procuratorem vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis.
Il canone è rimasto inalterato dal can. 1647 CIC17 per tutto l’iter di revisione fino al nostro canone, con la sola sostituzione di «reus conventus» con «pars conventa», secondo le indicazioni generali date per tutto il capitolo (cf Communicationes 10 [1978] 265).
Vi sono nel processo alcuni atti talmente importanti o personali che il mandato (anche speciale: cf can. 1485) non rileva: la parte deve presentarsi personalmente davanti al giudice. Così, per esempio, il procuratore non può prestare giuramento al posto della parte né può essere interrogato, deporre o confessare al posto della parte. Il diritto nelle sue previsioni normative generali e il giudice con la propria citazione, secondo il can. 1477 possono sempre disporre la convocazione della parte a presentarsi personalmente di fronte al giudice.
La valutazione e le conseguenze della mancata presentazione personale della parte ordinata dal giudice devono essere considerate con cautela. Nel caso si deve tener conto del prescritto del diritto che potrebbe consentire all’avvocato o al procuratore di rappresentare la parte. Se, infatti, il diritto esplicitamente (cf can. 1725) o implicitamente (cf can. 1513) consente alla parte per un determinato atto di farsi rappresentare dall’avvocato o dal procuratore, il giudice può trarre dall’assenza personale della parte un elemento di prova (cf can. 1531 § 2), ma non può, solo per l’assenza personale, negare il compimento dell’atto processuale in oggetto da parte dell’avvocato o del procuratore né, nel caso l’atto sia stato compiuto dall’avvocato o dal procuratore, potrebbe dichiarare la parte assente.
Alcune fattispecie potrebbero far sorgere dubbi: può, per esempio, il giudice ordinare alla parte che sia essa personalmente a venire a leggere gli atti (cf can. 1598 § 1) e, di conseguenza, negare la inspectio actorum al procuratore? Se, come si può ritenere, l’inspectio actorum è dal diritto implicitamente consentita al procuratore (oltre che alla parte e all’avvocato, come esplicitamente contemplato nel can. 1598 § 1), il giudice può ordinare alla parte di venire personalmente a leggere gli atti (e poi valutare il suo eventuale diniego), ma non potrebbe impedire al procuratore di vederli anche se la parte non ha ottemperato all’ordine del giudice.
Bonnet, P., Le parti in causa. Brevi annotazioni ai canoni 1476-1490, in «Periodica de re canonica» 84 (1995) 489-514.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 77; 102; 41 (2009) 374; 10 (1978) 265.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.