Si iudex existimet minorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut hos non satis tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per tutorem vel curatorem a iudice datum.
Se il giudice reputa che i diritti dei minori siano in conflitto con i diritti dei genitori, dei tutori o dei curatori, o che questi non possano sufficientemente tutelarne i diritti, stiano in giudizio tramite un tutore o un curatore assegnato dal giudice.
Glaubt der Richter, dass die Rechte der Minderjährigen im Widerstreit mit den Rechten der Eltern, Vormünder oder Pfleger stehen oder dass diese die Rechte der Minderjährigen nicht ausreichend wahren können, so sollen sie vor Gericht durch einen vom Richter bestellten Vormund oder Pfleger handeln.
c. 1648 § 2.
Data la vastità del potere di rappresentanza attribuito dal diritto a genitore e tutore nonché la rilevanza della loro valida costituzione (cf can. 1620, 6°), il Codice si è premurato di predisporre una normativa agile per intervenire.
Il can. 1478 § 2, infatti, attribuisce al giudice la facoltà di nominare un tutore per un minore, nei casi in cui:
– rilevi nella causa giudiziale un conflitto tra gli interessi del genitore o del tutore e gli interessi del minore;
– verifichi che nella causa giudiziale il genitore o il tutore non siano in grado di tutelare sufficientemente di diritti del minore.
L’ampia previsione del can. 1478 § 2 (in connessione con quella generale e quella dei cann. 98 e 1479), che comunque non è esaustiva, consente in pratica la soluzione di ogni questione relativa al genitore o tutore di un minore in ambito giudiziale. Si possono al riguardo, a mero scopo esplicativo, rappresentare i seguenti casi:
– il minorenne possiede già in ambito civile o statale un tutore (cf can. 98 § 2): il giudice canonico può – dopo accurato esame – ammetterlo, udito, se possibile, il vescovo diocesano del minorenne (cf can. 1479), oppure decidere di sostituirlo (cf can. 1479) per la causa giudiziale in oggetto con un tutore da lui stesso assegnato;
– il minorenne possiede già nominato dal vescovo diocesano un tutore per la difesa di tutti i suoi diritti (cf can. 98 § 2): il giudice canonico può – dopo accurato esame – sostituirlo (cf can. 1478 § 2) per la causa giudiziale in oggetto con un tutore da lui stesso assegnato;
– il minorenne possiede un genitore incapace di agire (i due genitori sono insanabilmente in contrasto sulla difesa dei diritti del figlio minorenne) oppure possiede un genitore di dubbia valenza canonica: il giudice canonico può – dopo accurato esame – sostituirlo (cf can. 1478 § 2) per la causa giudiziale in oggetto con un tutore da lui stesso assegnato;
– il minorenne presenta il libello introduttorio della lite o della causa, che viene respinto in ragione della minore età: il giudice può notificare il decreto di rigetto al genitore, al tutore e/o al vescovo (cf can. 98 § 2), perché ciascuno, secondo la propria rispettiva competenza, se intendono, procedano;
– il minorenne, parte convenuta in una causa giudiziale, è citato dal giudice presso il genitore, il tutore o il sostituto (cf can. 1478 § 2) tutore che egli nomini.
Montini, G.P., La difesa dei diritti di minori in giudizio (can. 1478 §§ 1-3), in QDE 32 (2019) 47-63.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 77; 102; 41 (2009) 374; 10 (1978) 266.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.