Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis, si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per se ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus per curatorem a iudice constitutum.
Ma nelle cause spirituali e connesse alle spirituali, se i minorenni hanno raggiunto l’uso di ragione, possono agire e rispondere senza il consenso dei genitori o dei tutori, anzi personalmente se hanno compiuto i quattordici anni di età; se non li hanno ancora compiuti, per il tramite di un curatore costituito dal giudice.
In geistlichen und mit diesen zusammenhängenden Sachen können Minderjährige, wenn sie den Vernunftgebrauch erlangt haben, ohne Zustimmung ihrer Eltern oder ihres Vormundes klagen und sich verantworten, und zwar selbständig, wenn sie das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, anderenfalls durch einen vom Richter bestellten Pfleger.
c. 1648 § 3.
Instructio Dignitas connubii, art. 97 § 3:
Minores per se ipsi agere et respondere queunt sine parentum vel tutoris consensu, salvis §§ 1-2.
Si tratta di un’eccezione classica, risalente nella sua forma attuale ad una decretale di Bonifacio VIII, che la prevedeva «in beneficialibus et aliis causis spiritualibus, nec non et dependentibus ab eisdem» (c. 3, de iudiciis, II, 1, in VI°). Fino ai sette anni, anzi fino al raggiungimento dell’uso di ragione Dai sette ai quattordici anni Dai quattordici ai diciotto anni
L’ambito materiale dell’eccezione non è di facile determinazione. Infatti il riferimento al prescritto del can. 1401, 1°, che pure in se stesso considerato non è privo di difficoltà, non parrebbe del tutto pertinente. Il can. 1401, 1°, infatti, tratta delle cause «quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexis», mentre il can. 1478 § 3 tratta di «causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis». La dottrina classica comunque non pare dare rilievo alla diversa locuzione dei canoni e consente di riferirsi per l’individuazione delle cause spirituali e connesse alle spirituali alle cause che riguardano cose spirituali e annesse alle spirituali.
Secondo la dottrina comune entrano senz’altro nel novero delle cause spirituali le cause di nullità matrimoniale. L’istruzione Dignitas connubii ha comunque ritenuto di non recepire integralmente il § 3 del can. 1478 ritenendo che un processo di nullità matrimoniale «con una parte sotto i 14 anni sia davvero improbabile» (Vota et Animadversiones Conferentiarum Episcoporum una cum modorum expensione ex parte Commissionis Interdicasterialis, Romae 2000, p. 122).
È richiesta per il minorenne fino al raggiungimento dell’uso di ragione la rappresentanza del genitore o del tutore (cf can. 1478 § 1).
Non si può, tuttavia, trascurare il prescritto generale del can. 98 § 2 che prevede materie nelle quali il minorenne è esente dalla potestà del genitore e del tutore per legge divina o per diritto canonico. Soccorre comunque in questa peculiare fattispecie la facoltà del giudice di assegnare un tutore nel caso accertato di esenzione dalla patria potestà, che invece il genitore o il tutore non riconoscessero.
Nel caso in cui il genitore o il tutore non intendano rappresentare il minorenne in una causa giudiziale sulla specifica materia spirituale o ad essa connessa, al minorenne il giudice dovrà assegnare un curatore, che lo rappresenterà nella causa che egli vuole introdurre o nella quale intende costituirsi come parte convenuta.
Nel caso in cui il genitore o il tutore non intendano rappresentare il minorenne in una causa giudiziale sulla specifica materia spirituale o ad essa connessa, il minorenne potrà agire e rispondere personalmente, ossia gli è riconosciuta ex lege la personalità processuale. In questo caso il giudice dovrà costituire un avvocato d’ufficio se o finché il minore non ne abbia costituito uno di fiducia (cf can. 1481 § 3). Il giudice – se lo ritiene necessario, nel caso specifico – potrà comunque assegnare un curatore, che rappresenterà il minore nella causa che egli vuole introdurre o nella quale intende costituirsi come parte convenuta.
Il limite dei quattordici anni pare riconducibile all’impedimento di età per contrarre matrimonio (cf can. 1083 § 1). In tal modo si risolvono i problemi che, altrimenti, sarebbero connessi con la emancipazione del minore (con il matrimonio ci si sottrae alla patria potestà, ancorché minorenne) e con la introduzione di una causa di nullità del proprio matrimonio da parte di un minorenne.
Montini, G.P., La difesa dei diritti di minori in giudizio (can. 1478 §§ 1-3), in QDE 32 (2019) 47-63.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 77; 103; 41 (2009) 374; 10 (1978) 266.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.