Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per suos curatores.
Gli interdetti dall’amministrazione dei beni e gli infermi di mente, possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere dei propri delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono agire e rispondere per il tramite dei loro curatori.
Entmündigte und Geistesschwache können selbständig vor Gericht nur auftreten, um sich wegen eigener Straftaten zu verantworten, oder auf Anordnung des Richters; in allen übrigen Fällen müssen sie sich als Kläger und als belangte Partei durch ihre Pfleger vertreten lassen.
c. 1650.
Instructio Dignitas connubii, art. 97 § 2:
Qui initio vel inter processum minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per suos curatores.
Il paragrafo riprende alla lettera il can. 1650 CIC17 e ne condivide pertanto la tradizione esegetica.
Per gli interdetti dall’amministrazione dei beni ordinariamente ci si riferirà ad una disposizione del giudice civile dove questa figura è solitamente tipizzata, regolata e diffusa; non è però escluso che una persona sia interdetta dall’amministrazione dei beni da una autorità canonica (cf, per esempio, can. 1741, 5°).
La categoria di coloro che sono «minus firmae mentis» è soggetta ad interpretazioni diverse, soprattutto in riferimento ai gradi di debolezza mentale che possono affliggere una persona. È da respingere la parificazione con il gravis defectus discretionis iudicii ci cui al can. 1095, 2° nonché i riferimenti alla normativa e giurisprudenza matrimoniale per definire la debolezza mentale di cui al § 4. Pare che il riferimento non possa essere che relativo all’atto processuale o alla serie prevedibile di atti processuali da compiere.
La impostazione del paragrafo consente comunque di ovviare alle incertezze interpretative sopra constatate. Infatti nell’ambito penale quelle incertezze sono assorbite dal severo esame dell’imputabilità che il giudice penale è tenuto a compiere, mentre nell’ambito contenzioso la locuzione «ad praeceptum iudicis» consente al giudice la valutazione volta per volta della condizione del soggetto e, secondo la giurisprudenza, la nomina anche di un curatore «ad cautelam».
Barolo, L., Il curatore ad cautelam nelle cause di nullità matrimoniale: aspetti dottrinali e giurisprudenziali, Roma 2001, 12-16.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 77; 103; 41 (2009) 375; 10 (1978) 266.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.