Quoties adest tutor aut curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex tutorem aut curatorem pro causa designabit.
Ogniqualvolta vi è un tutore o un curatore costituito dall’autorità civile, il medesimo può essere ammesso dal giudice ecclesiastico, udito, se possibile, il Vescovo diocesano di colui al quale fu dato; che se non vi sia o non si ritenga di doverlo ammettere, il giudice stesso designerà un tutore o un curatore per la causa.
Ein von weltlicher Seite eingesetzter Vormund oder Pfleger kann vom kirchlichen Richter zugelassen werden, nachdem der Diözesanbischof des Vertretenen, soweit dies möglich ist, gehört worden ist; ist ein solcher Vertreter nicht bestellt oder erscheint seine Zulassung untunlich, so wird der Richter selbst einen Vormund oder Pfleger für das Verfahren bestimmen.
c. 1651; PrM 78 §§ 1 et 2; CIC Resp. II, 25 ian. 1943 (AAS 35 [1943] 58).
Instructio Dignitas connubii, art. 98:
Quoties adest curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex tutorem aut curatorem pro causa designabit.
Rispetto al can. 1651 CIC17 il canone vigente compie un progresso di semplificazione e chiarificazione, ossia estromette di fatto il vescovo (cf Communicationes 10 [1978] 267) dalla questione della costituzione (più correttamente: dalla designazione) del tutore e del curatore per una causa giudiziale. Nel diritto vigente è quindi il giudice arbitro della individuazione del tutore e del curatore, naturalmente in riferimento alla singola causa per la quale il giudice è competente.
In forza del can. 1479 il giudice può (ma non deve) ammettere il tutore o il curatore nominato nel foro civile, sia giudiziario sia amministrativo. Condizione per l’ammissione è udire il vescovo diocesano (del domicilio) di colui al quale è stato dato il curatore dall’autorità civile. Questa condizione è subordinata alla clausola «si fieri potest» in ragione della distanza, irraggiungibilità o evidente inutilità dell’audizione.
Non raramente il giudice in questi casi, se non ci sono controindicazioni, nomina curatore lo stesso avvocato della parte.
L’istruzione Dignitas connubii omette la menzione del tutore, avendo ritenuto improbabile una causa di nullità matrimoniale in cui una parte sia minorenne.
Ricciardi, G., La costituzione del curatore processuale, in Il processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 19942, pp. 405-438.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 77; 103; 41 (2009) 375; 10 (1978) 266-267.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.