Personae iuridicae in iudicio stant per suos legitimos repraesentantes.
Le persone giuridiche stanno in giudizio per il tramite dei loro legittimi rappresentanti.
Juristische Personen treten vor Gericht durch ihre gesetzlichen Vertreter auf.
c. 1649.
La formazione del paragrafo
Il can. 1649 CIC17, con il rimando al can. 100 § 3, faceva riferimento al principio secondo il quale le persone morali (oggi denominate giuridiche) «minoribus aequiparantur» e pertanto – secondo le disposizioni dei canoni precedenti – le medesime persone giuridiche potevano «stare in giudizio» solo tramite curatori (come appunto i minori): nel caso delle persone giuridiche il can. 1649 CIC17 designava i loro rettori o amministratori come coloro che potevano stare in giudizio al loro posto.
A questo principio netto, il can. 1653 CIC17 aggiungeva un elenco di casi nei quali si specificava chi assumeva la persona standi in iudicio per determinate persone giuridiche e a quali condizioni.
Una prima revisione conduceva ad un prescritto molto elaborato (cf Communicationes 41 [2009] 375), nel quale:
– si elencavano una serie di rappresentanti in iudicio corrispondenti a persone giuridiche: il vescovo per la chiesa cattedrale, la diocesi e la mensa vescovile; il rettore per la chiesa; i beneficiato per i benefici; il parroco per la parrocchia; il rettore per il seminario;
– per le (altre) persone giuridiche si distingueva tra collegiali (a norma delle costituzioni o degli statuti), non collegiali (a norma delle tavole di fondazione o del decreto di erezione) e il vescovo diocesano nel caso che i menzionati testi tacessero al riguardo;
– si parificava la lite giudiziaria da iniziare (come attore) o alla quale resistere (come parte convenuta) all’alienazione di beni patrimoniali, così che per quella fosse necessario corrispettivamente il consenso, il consiglio o la licenza;
– si stabiliva lo ius ad regressum per i danni subiti dalla persona giuridica per attività svolte da rappresentanti che avessero agito o resistito in giudizio senza le dovute autorizzazioni.
Nella seconda revisione, avendo constatato che già esistevano canoni sui rappresentanti di molte persone giuridiche nel libro II del Codice, si decise per una norma di rinvio (cf Communicationes 10 [1978] 267), che è appunto l’attuale §.
Il prescritto del paragrafo
Quando parti nel giudizio non sono persone fisiche, ma persone giuridiche (cf cann. 113-123), esse, ovviamente, non possono stare in giudizio «per se», ma solo per il tramite dei loro legittimi rappresentanti (cf can. 1480 § 1).
L’individuazione dei loro rappresentanti è ordinariamente oltremodo complessa, in quanto si deve verificare da parte del giudice (cf can. 1505 §2, 2°) se la rappresentanza non solo esiste in astratto, ma pure in concreto, in riferimento all’oggetto della causa de qua e alle condizioni del suo esercizio. Anche per questo in realtà si è preferito rimandare la questione ai singoli istituti.
Il prescritto del paragrafo non è estraneo alle cause di nullità matrimoniale se e per quanto in esse possano intervenire, per esempio, gli eredi (cf can. 1674 §§ 2-3).
Perlasca, A., La rappresentanza delle persone giuridiche canoniche, in «Ephemerides iuris canonici» 60 (2020) 77-92.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 77; 103-104; 41 (2009) 375; 10 (1978) 267.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.