In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se vel per alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt.
Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l’Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.
Wenn jedoch ein Vertreter fehlt oder nachlässig ist, kann der Ordinarius selbst oder durch einen Beauftragten für die seiner Gewalt unterstellten juristischen Personen vor Gericht auftreten.
c. 1653 § 5.
La sostituzione del rappresentante di una persona giuridica da parte dell’ordinario è prevista per l’amministrazione dei beni nel can. 1279 § 1: «salvo il diritto dell’Ordinario di intervenire in caso di negligenza dell’amministratore».
Il can. 1480 § 2 interviene su un aspetto dell’amministrazione: stare in giudizio. In questo caso il prescritto è più esplicito: l’ordinario può stare in giudizio a nome di persone giuridiche a lui soggette.
Questioni delicate nascono nel momento in cui si intenda discernere in un caso concreto fra negligenza e divergenza di pareri in ordine all’azione tra il rappresentante legale di una persona giuridica e l’ordinario cui è soggetta. Questo conflitto va risolto almeno anzitutto dal giudice che riceve il libello (cf can. 1505 § 2, 2°), per non esporre la sentenza alla nullità insanabile (cf can. 1620, 5°).
Perlasca, A., La rappresentanza delle persone giuridiche canoniche, in «Ephemerides iuris canonici» 60 (2020) 77-92.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 77; 104; 41 (2009) 375; 10 (1978) 267
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.