Pars libere potest advocatum et procuratorem sibi constituere; sed praeter casus in §§ 2 et 3 statutos, potest etiam per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit.
La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§ 2 e 3, anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessaria l’assistenza di un procuratore o di un avvocato. 1
Einer Partei steht es frei, für sich einen Anwalt und einen Prozessbevollmächtigten zu bestellen; sie kann aber, außer in den Fällen der §§ 2 und 3, auch selbst klagen und sich verantworten, sofern der Richter nicht die Mitwirkung eines Prozessbevollmächtigten oder Anwaltes für notwendig erachtet.
c. 1655 § 3; PrM 43 § 1, 44 § 1.
Libertà di scelta Limiti alla libertà di scelta
La prima e principale caratteristica della scelta del procuratore e dell’avvocato è la libertà. La libertà riguarda l’an (ossia se avvalersi dell’aiuto di un procuratore e di un avvocato) sia quanto al quis (chi scegliere quale proprio procuratore e avvocato).
Questa libertà dipende dal rapporto di fiducia che caratterizza la relazione tra parte e procuratore o avvocato, nonché tra questo procuratore scelto e questo avvocato scelto.
Se la parte decide liberamente di non avvalersi del patrocinio di un procuratore e/o di un avvocato, dovrà «agire e rispondere», cioè svolgere tutti i diritti e doveri di una parte nel giudizio, personalmente.
I limiti esplicitamente enumerati dal paragrafo 1 sono tre:
– i limiti previsti nel § 2, ossia che nel giudizio penale può essere dato dal giudice: è il caso previsto nel can. 1723 § 2, ossia quando l’accusato non provveda a costituirsi un avvocato entro il termine stabilito dal giudice;
– i limiti previsti dal § 3, ossia che nel giudizio in cui si tratti di minori o che verta circa il bene pubblico il giudice deve nominare un difensore se la parte, per qualsiasi ragione non ne sia provvista;
– il limite previsto dallo stesso § 1, ossia che il giudice in una causa specifica abbia ritenuto che l’assistenza di un procuratore e/o di un avvocato sia necessaria per la parte. In questo caso prima il giudice stabilisce con decreto che ritiene necessaria l’assistenza di un procuratore e/o di un avvocato e stabilisce un termine per la parte per scegliere un procuratore e/o un avvocato. Trascorso inutilmente il termine, il giudice stesso nomina per la parte un procuratore e/o un avvocato.
Altri limiti possono essere posti da normative extracodiciali:
– presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è richiesto obbligatoriamente che la parte costituisca il patrono (che è insieme procuratore e avvocato): «Partes stare in iudicio possunt solummodo per patronum, seu procuratoren et advocatum» (art. 16 § 1 LP); questa norma vige per tutti i processi giudiziali (contenziosi, penali e contenziosi amministrativi) presso la Segnatura Apostolica; non è richiesto obbligatoriamente il patrono per altre competenze presso la Segnatura Apostolica: richiesta di grazie, ricorsi gerarchici ecc.;
– presso la Rota Romana la parte attrice deve obbligatoriamente essere assistita da un patrono: «Quolibet in processu pars actrix suum habeat patronum ab ipsa constitutum aut ex officio datum […]» (art. 53 § 2 NRR). Patrono significa procuratore e avvocato. Per la parte convenuta è il ponente che decide se debba essere assistita da un avvocato;
– nel caso in cui venga (chiesto e) concesso il gratuito patrocinio, la successiva nomina del procuratore e/o dell’avvocato è compiuta ex officio e non liberamente dalla parte che ha ottenuto il gratuito patrocinio: cf art. 31 § 4 LP: «Concesso gratuito patrocinio, Secretarius Patronum ex officio nominat»; art. 118 NRR: «[…] Ponens […] postulat a Decano ut designare velit Advocatum qui gratuitum patrocinium suscipiat […]»; art. 101 § 3 DC: «Si gratuitum patrocinium concedatur, constitutio procuratoris vel advocati ad ipsum tribunalis praesidem pertinet». Nulla impedisce che in ogni caso la parte interessata suggerisca un patrono determinato.
Un ulteriore limite alla libera scelta consiste nel fatto che la scelta deve cadere su un procuratore e un avvocato abilitato a svolgere l’ufficio nel tribunale nel quale vi è la causa (cf can. 1483).
Gullo, C., I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. “Dignitas Connubii”[)], in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 297-315.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 78; 104; 41 (2009) 376; 10 (1978) 268.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.
Notes:
- Qualche ambiguità riveste la traduzione di «oltre i casi»; più chiaramente si dovrebbe tradurre «eccetto nei casi». ↩