In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet advocatum.
Nel giudizio penale l’accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice.
In einem Strafverfahren muss der Angeklagte stets einen Anwalt haben, der entweder von ihm selbst bestellt oder ihm vom Richter beigegeben ist.
c. 1655 § 1.
Si tratta di un principio tradizionale, generale e assoluto.
È stabilito per il giudizio penale; pertanto nei processi penali amministrativi, come pure nelle procedure disciplinari e amministrative, si dovrà fare riferimento a normative speciali sulla necessità e scelta dell’avvocato (cf, per esempio, can. 1738).
Le modalità processuali di attuazione di questo principio affermato nel § 1 sono declinate nel can. 1723.
Il principio attiene all’avvocato, ossia al difensore in grado di esplicare nel giudizio penale la difesa tecnica dell’accusato. Ciononostante si deve considerare che l’avvocato in ambito penale svolge o può essere chiamato a svolgere uffici che attengono al procuratore; ciò accade in modo evidente, per esempio, per l’avvocato dato all’accusato dichiarato assente dal giudizio.
Easton, F.C., Ecclesiastical Advocacy in Penal and Administrative Cases, in «Canon Law Society of Great Britain & Ireland. Newsletter» n. 190 (2017) 70-91.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 78; 104; 41 (2009) 375; 10 (1978) 268.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.