In iudicio contentioso, si agatur de minoribus aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex parti carenti defensorem ex officio constituat
Nel giudizio contenzioso, se si tratti di minori o di un giudizio vertente circa il bene pubblico ad eccezione delle cause matrimoniali, il giudice costituisca d’ufficio un difensore alla parte che non l’abbia.
In einem Streitverfahren, bei dem es sich um Minderjährige oder um das öffentliche Wohl, ausgenommen Ehesachen, handelt, hat der Richter von Amts wegen für jene Partei einen Verteidiger zu bestellen, die keinen Beistand hat.
c. 1655 § 2.
Instructio Dignitas connubii, art. 101 § 1:
«Salvo partium iure sese personaliter defendendi, tribunali obligatio incumbit providendi ut uterque coniux sua iura auxilio personae competentis tueri valeat, potissimum si agatur de causis peculiaris difficultatis».
Obbligo dell’avvocato Nelle cause di nullità matrimoniale
Il paragrafo enumera due tipi di cause nelle quali il difensore (cioè l’avvocato, ossia colui che è in grado di svolgere una difesa tecnica della parte in causa) è d’obbligo e quindi nelle quali incombe sul giudice l’obbligo di costituire un avvocato se e per quanto la parte già non lo possieda per libera scelta.
Il primo tipo di cause è costituito dai giudizi contenziosi «si agatur de minoribus». È il caso in cui un minore (al di sotto dei diciott’anni) è parte in causa (attore o parte convenuta), sia che stia in giudizio personalmente sia che stia in giudizio per il tramite di genitore, tutore o curatore (cf can. 1478). Può essere utile, a volte, che l’avvocato coincida con la persona del genitore, tutore o curatore, se uno di questi è abilitato ad esercitare il patrocinio.
Il secondo tipo di cause è costituito dai giudizi nei quali «bonum publicum vertitur».
Poiché tra queste cause vi sono le cause «matrimoniali», si è discusso nella seconda fase di revisione del Codice se mantenere l’obbligo dell’avvocato per le parti (entrambi: parte attrice e parte convenuta) in queste cause. Gli organi consultati avevano espresso perplessità sull’obbligo per la parte convenuta di avvalersi del patrocinio di un avvocato (cf Communicationes 10 [1978] 268). I consultori si divisero sulla questione e, senza riportare come di consueto l’esito della votazione, il verbale afferma che «[t]andem praevalet sententia excludendi causas matrimoniales a norma» (ibid.). La questione fu ripresa in occasione della Plenaria: alla richiesta di sopprimere l’eccezione per meglio difendere il diritto della parte che manchi dell’avvocato, fu risposto negativamente: «Non potest onus Ecclesiae imponi. Propositio non habet rationem realis conditionis maioris partis dioecesium praesertim ad capacitatem oeconomicam quod attinet» (Communicationes 16 [1984] 61).
Data l’eccezione presente nel paragrafo («exceptis causis matrimonialibus») non v’è obbligo per le parti di costituirsi un avvocato, fermo rimanendo che il giudice (il preside del collegio o giudice unico) può ritenerlo necessario (cf § 1).
Al tribunale incombe comunque l’obbligo di provvedere che entrambi i coniugi possano avvalersi per la difesa dei propri diritti dell’aiuto di una persona competente, soprattutto se la causa è di peculiare difficoltà (cf art. 101 § 1 DC).
Ciò comporta, per esempio, che «la parte convenuta [sia] adeguatamente informata, all’inizio del processo, del diritto di avvalersi dell’assistenza di un avvocato abilitato o di richiedere al tribunale un avvocato d’ufficio che la assista» (SSAT, Lettera circolare, 14 novembre 2002, prot. n. 33840/02 VT, in Ius Ecclesiae 15 [2003] 871).
Gullo, C., I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. “Dignitas Connubii”[)], in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 297-315.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 78; 104; 41 (2009) 376; 10 (1978) 268; 16 (1984) 61.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.